IVA - SUBAPPALTO - INCASSI - TERRENI EDIFICABILI - DETRAZIONE 41%

03/07/2006

Nella seduta n. 5 di venerdì scorso 30 giugno, il Consiglio dei ministri ha approvato una manovra da 11,2 miliardi con la quale, tra gli altri vengono messi a punto alcuni provvedimenti che riguardano il settore dell'edilizia e delle costruzioni in genere.
Successivamente alla pubblicazione del relativo decreto-legge sulla Gazzetta ufficiale si avranno importanti novità tra le quali, come precisa il Ministro Bersani, riportiamo le seguenti:
  • "viene sterilizzato il passaggio dall’appaltatore al subappaltatore. In pratica, l’appaltatore è responsabile dei versamenti Iva e del versamento dei contributi del subappaltatore per lavori nell’edilizia. Una misura finalizzata ad evitare lavoro nero e frodi fiscali, come per esempio il mancato versamento da parte del subappaltatore che poi risulta irrintracciabile;"

  • "nell'affidamento di appalti non di rado accade che l'appaltatore o il subappaltatore non adempiano puntualmente ai loro obblighi di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed i contributi previdenziali. Spesso gli appaltatori ed i subappaltatori non dispongono di un patrimonio che possa offrire sufficienti garanzie agli enti impositori e previdenziali, con conseguente impossibilità di riscuotere i propri crediti. Per arginare questo fenomeno viene prevista la responsabilità solidale a carico dell’appaltatore per le ritenute ed i contributi dovuti dal subappaltatore ed una sanzione amministrativa nel caso in cui il committente proceda al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore senza aver prima verificato che le ritenute ed i contributi dovuti per le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati siano stati effettivamente versati. Questa norma rompe il circolo perverso che in edilizia caratterizza i rapporti tra committente e appaltatore, un legame che spesso è alla base di evasione e frodi";

  • "obbligo di tenere conti correnti dedicati per la gestione dell’attività professionale (cui far confluire i pagamenti dei clienti e da cui prelevare le somme occorrenti per le spese professionali)";
  • "obbligo di incassare i compensi mediante bonifico, POS, carte credito, bollettino di pagamento postale tracciabile (attualmente per pagamenti inferiori a 1.500 euro non è rilevato il codice fiscale di chi effettua l’operazione)";

  • "viene eliminata la marca da bollo per le operazioni esenti IVA";

  • "abrogazione dell’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede un’aliquota agevolata dell'1 per cento ai fini dell’imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati";

  • "nel regime agevolativo per le ristrutturazioni edilizie, viene subordinata l’applicazione alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento venga separatamente esposto il costo della manodopera".

Nelle prossime news, torneremo più dettagliatamente sui vari argomenti.


A cura di Paolo Oreto


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