Idoneità tecnico professionale per operare in cantiere: chiarimenti dal Ministero del Lavoro

09/05/2013

In fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale (ITP) del lavoratore autonomo, il committente o l'imprese affidataria sono tenuti a verificare la documentazione prevista dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) tenuta in possesso dal lavoratore autonomo, ma non anche ad esigere l'esibizione degli attestati inerenti la formazione e l'idoneità sanitaria.

Questo, in sintesi, il contenuto dell'Interpello n. 7 con il quale il Ministero del Lavoro ha risposto il 2 maggio 2013 alla richiesta di chiarimento formulata dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) relativamente alla corretta interpretazione di quanto riportato nell'Allegato XVII comma 2, lett. d) del TUSL (Idoneità Tecnico Professionale) ed, in particolare, alla documentazione minima che i lavoratori devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione dell'ITP prevista per operare all'interno di un cantiere temporaneo o mobile come definito dall'art. 89 del TUSL.

Il Ministero del Lavoro ha, innanzitutto, ricordato che l'art. 21, comma 2 del TUSL prevede per i lavoratori autonomi la facoltà di:
  • beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41 del TUSL, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
  • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'art. 37 del TUSL, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Questa Facoltà prevista dal legislatore ha lasciato non poche difficoltà applicative , in quanto sembrava che la facoltà di "beneficiare della sorveglianza sanitaria" e di "partecipare a corsi di formazione" fossero un obbligo necessario al lavoratore autonomo per dimostrare la propria ITP ad operare all'interno di un cantiere temporaneo mobile.

Con la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009, il lavoratore deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell'impresa affidataria gli "attestati inerenti la propria formazione e relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo".

Tale modifica è stata apportata per evidenziare la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali. Dunque, un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica dell'ITP del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all'Allegato XVII del TUSL da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l'esibizione degli attestati inerenti la propria formazione e l'idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l'idoneità sanitaria, sia l'affidamento di lavoratori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti.

di Ilenia Cicirello


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