Il Calcolo della soglia di anomalia dopo il Decreto Semplificazioni
di Redazione tecnica - 17/09/2020
La legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 apporta diverse modifiche a tempo al D.Lgs n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) tra le quali una relativa all'esclusione dell'offerta anomala in caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
Il Calcolo della soglia di anomalia prima del Decreto Semplificazioni
Ricordiamo che il Calcolo della soglia di anomalia precedente il Decreto Semplificazioni, introdotto dal Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri) convertito dalla Legge n. 55/2019, è stato notevolmente rivisitato prevedendo delle procedure abbastanza complicate e per le quali abbiamo messo a disposizione una web app gratuita che consente alle stazioni appaltanti di procedere autonomamente e automaticamente al calcolo della soglia di anomalia nei diversi casi previsti dalla normativa.
Procedure che possono essere riassunte nella seguente tabella:
Offerte |
Calcolo soglia |
Esclusione |
Rif. normativo |
1-4 |
NO |
NO |
Art. 97, comma 3-bis |
5-9 |
SI |
NO |
Art. 97, commi 2-bis e 3-bis |
10-14 |
SI |
SI |
Art. 97, comma 2-bis |
oltre 15 |
SI |
SI |
Art. 97, comma 2 |
Il Calcolo della soglia di anomalia dopo del Decreto Semplificazioni
Il Decreto Semplificazioni ha previsto delle modifiche a tempo, valide fino al 31 dicembre 2021, riferite alle procedure di aggiudicazione degli appalti sottosoglia. Per questi sono stati previsti:
- l'affidamento diretto;
- la procedura negoziata.
Per quanto concerne gli appalti da aggiudicarsi con procedura negoziata, è anche stato previsto che la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, possa procedere, a sua scelta, scegliendo come criterio di aggiudicazione:
- l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- il prezzo più basso.
Nel caso di prezzo più basso, le procedure di calcolo della soglia di anomalia restano sempre le stesse ma è stato previsto che l'esclusione automatica possa applicarsi anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ricapitolando, quindi, il nuovo quadro può essere così riassunto:
Offerte |
Calcolo soglia |
Esclusione |
Rif. normativo |
1-4 |
NO |
NO |
Art. 97, comma 3-bis |
5-9 |
SI |
SI |
Art. 97, commi 2-bis e 3-bis |
10-14 |
SI |
SI |
Art. 97, comma 2-bis |
oltre 15 |
SI |
SI |
Art. 97, comma 2 |
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