Il 'Laboratorio prove in situ': dopo il Decreto Sblocca cantieri verso la stesura di un regolamento controverso
di Giacomo Mecatti - 26/09/2019
Il decreto “Sblocca cantieri”, poi convertito in legge (n. 140 pubblicata il 17 giugno 2019 in Gazzetta Ufficiale), fissava per settembre il termine per l’emanazione, da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Regolamento sui “Criteri per il rilascio dell’Autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art.59, comma 2, del D.P.R. n.380/2001”.
Quindi, al netto delle vicende che hanno coinvolto il governo tra fine agosto ed inizi settembre, è prevedibile che al massimo entro i primi di ottobre veda la luce tale regolamento sul quale vengono riposte molte speranze da chi, professionisti ed imprese, con esperienza professionale decennale ed investimenti (talvolta anche ingenti) ha precorso i tempi costituendo di fatto già da molto tempo il riferimento nel campo della diagnostica e delle indagini in situ.
Parliamo ovviamente di tutti quei professionisti (ingegneri, architetti, geometri, geologi, tecnologici in genere), singoli o in forma d’impresa, che prima per propria curiosità, poi in maniera sempre più organizzata e metodica, hanno sviluppato un particolare interesse per le tecniche e metodologie di conoscenza del costruito: un ampio panorama di specialisti che, unendo la formazione professionale alle capacità tecniche ed agli investimenti sulle tecnologie via via più avanzate, garantiscono un valido supporto a coloro che a vario titolo sono impegnati nella valutazione della sicurezza del costruito.
Si tratta di realtà professionali che affondano le proprie radici in dieci, venti, trenta o più anni di attività e che, forse solo con l’introduzione dell’obbligatorietà delle verifiche di vulnerabilità sismica (2003) e col successivo approccio metodico alla conoscenza e diagnostica (NTC2008), hanno trovato un sempre più preciso inquadramento e riconoscimento di fatto.
Trovare un regolamento che, potremmo dire a posteriori, definisca i requisiti di un contesto così ampio ed eterogeneo, non è certamente facile.
Partendo dalle due circolari già esistenti (emanate nel 2010 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici):
- n.7617 per “Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione”
- n.7618 per “Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce”
vediamo quali parti potrebbero essere mutuate nel nuovo regolamento e quali, alla luce della specificità delle attività svolte dai “nuovi” laboratori, dovrebbero essere previste ex novo.
Di seguito un quadro sinottico sugli aspetti più rilevanti che comprende le due precedenti circolari ed anche l’ipotesi di circolare maggiormente accreditata che da giorni circola sulla rete (anche se non ufficialmente pubblicata dal CSLLPP), con relativi commenti:
Capitolo |
Circolare 7617 |
Circolare 7618 |
ipotesi Circolare “Laboratori in situ” |
1.2 – Soggetto gestore |
una ditta individuale, una società o un ente pubblico |
una ditta individuale, una società o un ente pubblico |
una ditta individuale, una società o un ente pubblico |
1.3 – Garanzia di qualità |
UNI EN ISO 9001 – EN17025 |
UNI EN ISO 9001 – EN17025 |
UNI EN ISO 9001 – EN17025 |
2 – Direttore di Laboratorio |
Laurea quinquennale in ingegneria o architettura |
Laurea quinquennale in ingegneria, architettura o geologia |
Laurea quinquennale in ingegneria, architettura. Certificazione competenza “Livello 3” secondo schema norma UNI EN ISO 9712:2012 e norma PdR 56:2019. |
2.1.1 – Disposizioni transitorie |
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30 mesi di regime transitorio per mancanza Livello 3 da parte del Direttore di Laboratorio |
3 – Personale |
personale qualificato, in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed ai settori per i quali il laboratorio è autorizzato |
personale qualificato, in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed ai settori per i quali il laboratorio è autorizzato |
personale qualificato, in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed ai settori per i quali il laboratorio è autorizzato. L’ organico minimo del laboratorio è costituito almeno da: direttore, due sperimentatori, un aiuto sperimentatore, una persona per segreteria. |
3.1 – requisiti ed oneri |
può costituire altresì titolo di qualificazione la frequenza di specifici corsi professionali organizzati e certificati da questo Ministero o da altri Enti idonei |
può costituire altresì titolo di qualificazione la frequenza di specifici corsi professionali organizzati e certificati da questo Ministero o da altri Enti idonei |
agli sperimentatori è inoltre richiesta la certificazione della competenza di “Livello 2” secondo schema di certificazione con riferimento alla UNI EN ISO 9712:2012 e UNI/PdR 56:2019 |
3.1.1 – Disposizioni transitorie |
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per 30 mesi non è obbligatorio possedere, da parte degli sperimentatori, “Livello 2” di certificazione |
4 - locali |
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il laboratorio deve possedere idonei locali o spazi per lo svolgimento delle attività finalizzate alla prova e certificazione, di segreteria, di amministrazione, di archiviazione della documentazione, di ricovero delle attrezzature di prove in sito |
5 - prove |
requisito minimo per il rilascio autorizzazione: - leganti idraulici - calcestruzzi - laterizi per muratura e per solai - acciai - prove su legno massiccio, lamellare, pannelli
prove facoltative: - ulteriori prove su terre e rocce, aggregati - prove esterne (su piastra, su pali) |
requisito minimo per rilascio autorizzazione: - prove di laboratorio sulle terre - prove di laboratorio sulle rocce
prove facoltative: - ulteriori prove su terre e rocce - prove su aggregati - prove esterne (densità in sito, su piastra, su pali) |
requisito minimo per il rilascio autorizzazione: - prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura - prove su strutture metalliche e strutture composte
prove facoltative: - prove dinamiche sulle strutture |
6 – attrezzature e strumentazioni |
taratura strumenti (al momento dell’istanza) eseguita da non più di sei mesi; nel corso dell’attività il controllo della taratura deve essere effettuato con cadenza almeno annuale; sistema interno di verifica e calibrazione con registrazione verifiche di taratura interna almeno quadrimestrale |
taratura strumenti (al momento dell’istanza) eseguita da non più di sei mesi; nel corso dell’attività il controllo della taratura deve essere effettuato con cadenza almeno annuale; sistema interno di verifica e calibrazione con registrazione verifiche di taratura interna almeno quadrimestrale |
taratura strumenti (al momento dell’istanza) eseguita da non più di sei mesi; nel corso dell’attività la verifica e certificazione della taratura deve essere effettuato con cadenza almeno semestrale; sistema interno di verifica e calibrazione con registrazione verifiche di taratura interna almeno trimestrale |
10 – manipolazione dei campioni e dei materiali sottoposti a prove |
allo scopo di evitare confusioni sia sull’identità dei campioni sia sul risultato delle misure effettuate, ciascun campione deve essere individuato con il relativo numero del verbale di accettazione. I campioni devono essere conservati per 20 giorni dopo l’emissione dei certificati |
allo scopo di evitare confusioni sia sull’identità dei campioni sia sul risultato delle misure effettuate, nel verbale di accettazione devono essere specificati i vari sondaggi ed i relativi campioni; in tal senso su ciascun campione deve essere apposta una sigla riportante il numero del sondaggio ed il numero del campione stesso. I campioni devono essere conservati per 60 giorni dopo l’emissione dei certificati |
allo scopo di evitare ambiguità sia sull’identità dei campioni e delle aree di prova sia sul risultato delle misure effettuate, ciascun campione eventualmente manipolato e ciascuna area di prova in situ devono essere univocamente contrassegnate con il relativo numero identificativo assegnato dal laboratorio (c.d. “accettazione”) I campioni devono essere conservati almeno 30 giorni dopo l’emissione dei certificati. |
11 – documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione |
n.25 documenti da allegare |
n.25 documenti da allegare |
n.27 documenti da allegare, di cui il n.27: tariffario del laboratorio, con indicazione delle modalità di applicazione degli eventuali sconti |
Riflessioni
2 – Direttore di laboratorio: non è presente la possibilità di dirigere il laboratorio da parte di un laureato in geologia.
Relativamente al Livello 3 richiesto per il Direttore è da ritenersi in linea con l’esigenza di garantire specifiche competenze, non solo di formazione professionale, ma nel particolare ambito dei metodi di prova.
2.1.1 – Disposizioni transitorie: il regime transitorio è condivisibile per le particolari novità introdotte in un tempo così breve (60 giorni creazione regolamento).
3 – Personale: tale configurazione (n.5 addetti) non sembra trovare alcuna giustificata spiegazione e motivazione vista la specifica attività prevalentemente “di cantiere”: che senso avrebbe richiedere un’organizzazione stabile e fissa che non è richiesta neanche per le altre forme di laboratorio? Creerebbe un inutile appesantimento di strutture ed apparati “burocratici”, contrari alla natura e tipologia di diagnostica che si deve invece attuare, proiettata verso un approccio operativo-pratico.
3.1 – Requisiti ed oneri: la richiesta può ritenersi motivata dalla specifica attività svolta che non presuppone competenze limitate, per prove seriali e ripetitive, come quelle eseguite nei laboratori “fissi”.
3.1.1 – Disposizioni transitorie: vale quanto osservato per il punto 2.1.1
4 – Locali: le specifiche indicate per i singoli ambienti, sebbene un po’ inutilmente ridondanti, rimangono comunque coerenti con quanto già indicato nelle precedenti circolari, soprattutto se viste con lo scopo di garantire spazi adeguati al ricovero degli attrezzi.
6 – Attrezzature e strumentazioni: la periodicità più breve nei controlli delle attrezzature non appare giustificata, soprattutto crea uno strano divario tra l’attendibilità richiesta ai precedenti laboratori ed a quelli nuovi: sarebbe auspicabile uniformare tarature e controlli a scadenza annuale come prassi consolidata. Da notare inoltre come venga richiesto, ai nuovi laboratori, di effettuare “la verifica e certificazione” semestrale, mentre in quelli precedenti, in maniera più blanda, si chiede un generico “controllo”: tale imposizione potrebbe anche comportare elevati costi gestionali non giustificati.
11 – Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione: da rilevare come per i laboratori in situ è prevista la possibilità di effettuare “sconti”, immaginando forse un soggetto di tipo “imprenditoriale”: aspetto invece non previsto per gli altri tipi di laboratorio.
Conclusioni
Al netto delle incompletezze che la bozza esaminata può contenere, non essendo ufficiale, rimangono sicuramente molti aspetti sui quali sarebbe necessario fare qualche attenta riflessione: ad esempio l’opportunità di vincolare il nuovo “laboratorio in situ” ad un numero minimo obbligatorio di personale, aspetto non previsto in alcuna delle due precedenti forme di laboratorio, oppure sulle tempistiche pressanti di taratura delle strumentazioni non previste nelle precedenti circolari.
L’auspicio è quindi che il CSLLPP, confrontandosi con istituzioni ed associazioni di settore, possa giungere ad una circolare condivisa e quanto più attuabile possibile, in modo da permettere di creare sì una nuova forma di laboratorio, ma quanto più possibile nell’alveo delle competenze dei vari tecnici che già da anni operano, lecitamente e professionalmente, nel settore. Viceversa il rischio sarebbe quello di creare uno scollamento ancora maggiore di quello che è risultato con l’introduzione “unilaterale” del p.to 8.5.3 delle NTC 2018 e di cui anzi, questa circolare, dovrebbe rappresentare una possibile soluzione.
A cura di ing. Giacomo
Mecatti
Segretario Generale ed addetto stampa Associazione
Codis
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