Il governo modifica il dlgs 81/2008: previste sanzioni più pesanti
27/03/2009
In linea con la legge delega prevista dal precedente Governo, il
Consiglio dei Ministri n. 42 del 27 marzo, su proposta del
Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e dei Ministri del
lavoro, salute e politiche sociali, Maurizio Sacconi, delle
infrastrutture, Altero Matteoli, e dello sviluppo economico,
Claudio Scajola, ha approvato uno schema di decreto legislativo
che modifica ed integra in maniera decisiva la normativa vigente in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, proseguendo il
processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole
sulla sicurezza iniziato con la legge delega n. 123 del 2007 e
culminato nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico
in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro).
Come anticipato dal Ministro Sacconi, la bozza di decreto resta, comunque, aperta a nuove modifiche che avverranno dopo l'esame da parte della Conferenza Stato-Regioni, l'esame delle Commissioni parlamentari e una consultazione delle parti sociali. Il provvedimento messo a punto porterà, comunque, importanti novità sul tema della semplificazione che la precedente stesura non aveva tenuto in considerazione, soprattutto per una redazione troppo frettolosa causata dal fatto che la stessa è stata terminata in piena campagna elettorale ed in un contesto di contrapposizione tra tutte le organizzazioni sindacali da un lato e tutte le organizzazioni dei datori di lavoro dall'altro.
Le principali modifiche che il provvedimento apporterà riguardano:
L'impianto sanzionatorio è rimasto complessivamente come quello precedente: l'arresto rimane come sanzione alternativa all'ammenda, rimane anche come unica sanzione nel caso di alcune violazioni sostanziali; è stato stabilito un netto confine tra le sanzioni e le ammende sia pecuniarie che amministrative, stabilendo che il penale ha senso ogni volta che la violazione è sostanziale direttamente o indirettamente, e che l'amministrativo ha senso ogni volta che la violazione è certamente solo formale e non ha neanche indirettamente un nesso con la violazione sostanziale.
La modifica all'impianto sanzionatorio è partita dall'assunto di base che il vecchio regime previsto dal Dlgs 626/1994 è da sempre stato considerato da tutti gli esperti della sicurezza una sorta di testo sacro. Proprio per questa motivazione il vecchio regime sanzionatorio della 626 è stato attualizzato con il tasso di inflazione cumulato nel tempo, che darebbe il 36%, e andando oltre si è stabilito di aumentare il vecchio regime di una misura pari al 50% delle sanzioni del 1994. Questo, rispetto al dlgs 81/2008, fa si che alcune sanzioni siano maggiori e altre minori. Ma Andando oltre la 626 e il Dlgs 81, si è stabilito un meccanismo di adeguamento della sanzione mediante avviene un adeguamento della stessa con una certa periodicità, evitando che a distanza di tempo sia necessaria un'altra legge che adegui nuovamente il regime sanzionatorio ai tassi di inflazione reali.
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Come anticipato dal Ministro Sacconi, la bozza di decreto resta, comunque, aperta a nuove modifiche che avverranno dopo l'esame da parte della Conferenza Stato-Regioni, l'esame delle Commissioni parlamentari e una consultazione delle parti sociali. Il provvedimento messo a punto porterà, comunque, importanti novità sul tema della semplificazione che la precedente stesura non aveva tenuto in considerazione, soprattutto per una redazione troppo frettolosa causata dal fatto che la stessa è stata terminata in piena campagna elettorale ed in un contesto di contrapposizione tra tutte le organizzazioni sindacali da un lato e tutte le organizzazioni dei datori di lavoro dall'altro.
Le principali modifiche che il provvedimento apporterà riguardano:
- l'inserimento all'interno del documento di valutazione dei rischi di una sezione dedicata ai lavoratori precari, innovazione coerente con le modifiche introdotte dalla Legge Biagi;
- la certificazione della qualità organizzativa adottata che sposti l'approccio dalle regole agli obiettivi, dal profilo formale e formalistico a quello dei risultati, con una seria collaborazione con le parti sociali, dettata dall'obiettivo di condividere i modi sostanziali di come si fa sicurezza;
- il potenziamento dell'attività dell'INAIL, finalizzata in particolare alla riabilitazione e al reinserimento dei lavoratori vittime degli infortuni sul lavoro;
- gli organi di vigilanza, con disposizioni che rendono più robusta la collaborazione, tale da consentire un più robusto intervento dei corpi ispettivi centrali;
- il regime sanzionatorio.
L'impianto sanzionatorio è rimasto complessivamente come quello precedente: l'arresto rimane come sanzione alternativa all'ammenda, rimane anche come unica sanzione nel caso di alcune violazioni sostanziali; è stato stabilito un netto confine tra le sanzioni e le ammende sia pecuniarie che amministrative, stabilendo che il penale ha senso ogni volta che la violazione è sostanziale direttamente o indirettamente, e che l'amministrativo ha senso ogni volta che la violazione è certamente solo formale e non ha neanche indirettamente un nesso con la violazione sostanziale.
La modifica all'impianto sanzionatorio è partita dall'assunto di base che il vecchio regime previsto dal Dlgs 626/1994 è da sempre stato considerato da tutti gli esperti della sicurezza una sorta di testo sacro. Proprio per questa motivazione il vecchio regime sanzionatorio della 626 è stato attualizzato con il tasso di inflazione cumulato nel tempo, che darebbe il 36%, e andando oltre si è stabilito di aumentare il vecchio regime di una misura pari al 50% delle sanzioni del 1994. Questo, rispetto al dlgs 81/2008, fa si che alcune sanzioni siano maggiori e altre minori. Ma Andando oltre la 626 e il Dlgs 81, si è stabilito un meccanismo di adeguamento della sanzione mediante avviene un adeguamento della stessa con una certa periodicità, evitando che a distanza di tempo sia necessaria un'altra legge che adegui nuovamente il regime sanzionatorio ai tassi di inflazione reali.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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