Il pagamento delle imposte sui compensi di un appalto è successivo al collaudo
04/01/2010
La Corte di Cassazione con sentenza n. 26664 del 18
dicembre 2009, accogliendo il ricorso di un contribuente ha
stabilito che, così come disposto dall'articolo 75.2 lettera b) del
T.U.I.R. (att. 109.2 del testo vigente) alla formazione del reddito
d'impresa in un determinato periodo concorrono i ricavi per
corrispettivi degli appalti "ultimati" nel medesimo periodo,
per tali dovendosi intendere quelli in cui è intervenuta
l'accettazione da parte del committente, perfezionandosi solo in
quel momento il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ai sensi
dell'articolo 1665 del codice civile, con conseguente relativa
tassazione in quel successivo periodo e non nel momento antecedente
in cui lo stesso appaltatore ha soltanto terminato i lavori oggetto
dell'appalto.
La suprema corte nella sentenza ha precisato che, "diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R., merita di essere ribadito che concorrono a formare il reddito d'impresa di un periodo considerato i ricavi per corrispettivi (anche non ancora incassati) degli appalti ultimati nel medesimo periodo, e non anche quelli degli appalti già in corso, ma non ancora ultimati, con l'ulteriore non irrilevante precisazione che, l'appalto può considerarsi ultimato solo a partire dal giorno in cui a intervenuta (o si considera intervenuta) l'accettazione dal committente, perché è quello il momento in cui si perfeziona il diritto dall'appaltatore al corrispettivo, a norma dell'art. 1665 c.c.. Il collaudo, invero, rappresenta l'atto costitutivo del diritto dell'appaltatore al conseguimento del corrispettivo, con la conseguenza che è legittima l'imputazione del corrispettivo al periodo d'imposta in cui a avvenuto il collaudo. Come noto, l'accettazione può avvenire anche per acta concludentia, quando il committente compie un atto che presuppone la volontà di accettare o é incompatibile con quella di non accettare, e,comunque, l'accertamento della avvenuta accettazione è di pertinenza del giudice di merito".
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La suprema corte nella sentenza ha precisato che, "diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R., merita di essere ribadito che concorrono a formare il reddito d'impresa di un periodo considerato i ricavi per corrispettivi (anche non ancora incassati) degli appalti ultimati nel medesimo periodo, e non anche quelli degli appalti già in corso, ma non ancora ultimati, con l'ulteriore non irrilevante precisazione che, l'appalto può considerarsi ultimato solo a partire dal giorno in cui a intervenuta (o si considera intervenuta) l'accettazione dal committente, perché è quello il momento in cui si perfeziona il diritto dall'appaltatore al corrispettivo, a norma dell'art. 1665 c.c.. Il collaudo, invero, rappresenta l'atto costitutivo del diritto dell'appaltatore al conseguimento del corrispettivo, con la conseguenza che è legittima l'imputazione del corrispettivo al periodo d'imposta in cui a avvenuto il collaudo. Come noto, l'accettazione può avvenire anche per acta concludentia, quando il committente compie un atto che presuppone la volontà di accettare o é incompatibile con quella di non accettare, e,comunque, l'accertamento della avvenuta accettazione è di pertinenza del giudice di merito".
A cura di Paolo
Oreto
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