Il testo definitivo della Riforma del Condominio
22/11/2012
La Riforma del Condominio, attesa da 70 anni (ricordiamo che la
disciplina risaliva al 1942), è arrivata finalmente alla battuta
finale. Con l'approvazione della Commissione Giustizia del Senato,
senza modifiche rispetto al testo della Camera, il testo della
riforma è definitivo. Il primo ad annunciare l'approvazione è stato
il senatore dell'Idv Luigi Li Gotti che attraversi il suo profilo
twitter ha affermato: "È legge la nuova disciplina sul
condominio. Sono 31 articoli. Alcune cose potevano cambiarsi, ma il
testo sarebbe riandato alla Camera e sarebbe stato a
rischio".
Evidenziando, dunque, il rischio di un nuovo passaggio all'altro ramo del Parlamento, il senatore Li Gotti ha fatto intendere come il testo della Riforma non risulti essere pronto per risolvere le esigenze di oltre 30 milioni di italiani in disputa per problemi condominiali, ma la necessità di portare a termine la riforma prima della fine della legislatura ne ha, però, velocizzato l'iter. Come per molte riforme che hanno coinvolto le norme speciali in Italia, certamente la riforma sulla disciplina dei condomini subirà in futuro dei correttivi.
"Una riforma storica di una disciplina che risale al 1942 e che tocca direttamente la vita quotidiana di molti milioni di famiglie italiane". Con queste parole il senatore del Pd Giovanni Legnini ha commentato l'approvazione del ddl di riforma del condominio di cui è primo firmatario. "Finalmente - ha spiegato Legnini - si rende più agevole la formazione delle maggioranze assembleari, più stringenti e trasparenti gli obblighi degli amministratori, più moderna e attuale la disciplina delle parti comuni e, in generale, della vita in condominio. Nonostante la Camera abbia inteso eliminare diverse norme innovative - ha concluso Legnini - si tratta comunque di una riforma storica che saluto con grande soddisfazione".
Positivo nel complesso il commento della Confedilizia, Confederazione Italiana Proprietà Edilizia, che con il suo Presidente Corrado Sforza Fogliani ha definito la riforma "rispettosa dei diritti proprietari", lamentando solo come si sia mancato l'obiettivo di attribuire al condominio la capacità giuridica in modo da allinearsi all'Europa. "Non ci sarà quindi, per il momento - ha affermato Corrado Sforza Fogliani - quel salto di qualità che la Confedilizia chiedeva per la valorizzazione dell'istituto in sé e della figura degli amministratori condominiali in ispecie. Nonostante questo è una legge nel complesso positiva". Il presidente di Confedilizia ha concluso ammettendo che la riforma "recherà comunque ordine in più aspetti della vita condominiale contribuendo, nonostante qualche sbavatura e aggravio, a semplificare i processi di autodeterminazione dei condomini e all'ottenimento da parte degli stessi del rispetto delle loro esigenze".
Per quanto riguarda i punti principali della riforma, ne rimarchiamo alcuni e alleghiamo all'articolo il testo definitivo approvato dal Senato.
L'Amministratore
Differentemente dal passato viene riconosciuta la figura dell'amministratore come professione che necessita di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Rispetto alla prima versione del ddl non è stato previsto alcun registro, ma restano alcuni requisiti principali (godere dei diritti civili, nessuna condanna per reati contro il patrimonio, non deve essere protestato. L'Amministratore non dovrà essere riconfermato ogni anno ma sarà rinnovato automaticamente, salvo che l'assemblea decida di dimissionarlo; la sua nomina sarà obbligatoria solo a partire dall'esistenza di almeno nove condomini; dovrà far transitare tutti i movimenti di denaro su un conto corrente intestato esclusivamente al condominio e dovrà agire contro i morosi entro sei mesi dal rendiconto in cui siano elencate le rate di spesa che questi non hanno pagato. La revoca dell'amministratore potrà essere richiesta dall'assemblea alla scadenza del mandato annuale (o con le modalità previste dal regolamento condominiale) ma anche, su richiesta anche di un solo condomino, quando siano emerse gravi irregolarità fiscali o per non aver aperto il conto condominiale.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina, ove richiesto, deve presentare ai condomini, sotto pena di nullità della nomina stessa, una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell'espletamento del mandato. I massimali della polizza di assicurazione non possono essere inferiori all'ammontare dell'importo dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea. L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza di assicurazione se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori.
Conto corrente condominiale obbligatorio
La nuova disciplina dei condomini ha previsto l'obbligo da parte dell'amministratore di aprire un conto corrente (postale o bancario) dedicato su cui far transitare tutte le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio. Tutti condomini potranno accedervi unicamente per prendere visione ed estrarre copia (a proprie spese) della rendicontazione periodica.
Tutela delle destinazioni d'uso
La riforma, al fine di tutelare maggiormente i diritti di ogni condomino, ha previsto che in caso di attività contrarie alle destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà individuale, ogni condomino ed ogni conduttore può chiedere all'amministratore di intervenire mediante diffida e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all'amministratore di convocare l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno la richiesta di tutela della destinazione d'uso, anche mediante azioni giudiziarie.
Impianto di videosorveglianza
Nonostante una sentenza del TAR (leggi news) abbia recentemente escluso tra i poteri dell'Assemblea condominiale quello di decidere l'installazione degli impianti di videosorveglianza, la nuova disciplina ha previsto la possibilità di deliberare l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza approvate dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Violazioni del regolamento di condominio
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
© Riproduzione riservata
Evidenziando, dunque, il rischio di un nuovo passaggio all'altro ramo del Parlamento, il senatore Li Gotti ha fatto intendere come il testo della Riforma non risulti essere pronto per risolvere le esigenze di oltre 30 milioni di italiani in disputa per problemi condominiali, ma la necessità di portare a termine la riforma prima della fine della legislatura ne ha, però, velocizzato l'iter. Come per molte riforme che hanno coinvolto le norme speciali in Italia, certamente la riforma sulla disciplina dei condomini subirà in futuro dei correttivi.
"Una riforma storica di una disciplina che risale al 1942 e che tocca direttamente la vita quotidiana di molti milioni di famiglie italiane". Con queste parole il senatore del Pd Giovanni Legnini ha commentato l'approvazione del ddl di riforma del condominio di cui è primo firmatario. "Finalmente - ha spiegato Legnini - si rende più agevole la formazione delle maggioranze assembleari, più stringenti e trasparenti gli obblighi degli amministratori, più moderna e attuale la disciplina delle parti comuni e, in generale, della vita in condominio. Nonostante la Camera abbia inteso eliminare diverse norme innovative - ha concluso Legnini - si tratta comunque di una riforma storica che saluto con grande soddisfazione".
Positivo nel complesso il commento della Confedilizia, Confederazione Italiana Proprietà Edilizia, che con il suo Presidente Corrado Sforza Fogliani ha definito la riforma "rispettosa dei diritti proprietari", lamentando solo come si sia mancato l'obiettivo di attribuire al condominio la capacità giuridica in modo da allinearsi all'Europa. "Non ci sarà quindi, per il momento - ha affermato Corrado Sforza Fogliani - quel salto di qualità che la Confedilizia chiedeva per la valorizzazione dell'istituto in sé e della figura degli amministratori condominiali in ispecie. Nonostante questo è una legge nel complesso positiva". Il presidente di Confedilizia ha concluso ammettendo che la riforma "recherà comunque ordine in più aspetti della vita condominiale contribuendo, nonostante qualche sbavatura e aggravio, a semplificare i processi di autodeterminazione dei condomini e all'ottenimento da parte degli stessi del rispetto delle loro esigenze".
Per quanto riguarda i punti principali della riforma, ne rimarchiamo alcuni e alleghiamo all'articolo il testo definitivo approvato dal Senato.
L'Amministratore
Differentemente dal passato viene riconosciuta la figura dell'amministratore come professione che necessita di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Rispetto alla prima versione del ddl non è stato previsto alcun registro, ma restano alcuni requisiti principali (godere dei diritti civili, nessuna condanna per reati contro il patrimonio, non deve essere protestato. L'Amministratore non dovrà essere riconfermato ogni anno ma sarà rinnovato automaticamente, salvo che l'assemblea decida di dimissionarlo; la sua nomina sarà obbligatoria solo a partire dall'esistenza di almeno nove condomini; dovrà far transitare tutti i movimenti di denaro su un conto corrente intestato esclusivamente al condominio e dovrà agire contro i morosi entro sei mesi dal rendiconto in cui siano elencate le rate di spesa che questi non hanno pagato. La revoca dell'amministratore potrà essere richiesta dall'assemblea alla scadenza del mandato annuale (o con le modalità previste dal regolamento condominiale) ma anche, su richiesta anche di un solo condomino, quando siano emerse gravi irregolarità fiscali o per non aver aperto il conto condominiale.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina, ove richiesto, deve presentare ai condomini, sotto pena di nullità della nomina stessa, una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell'espletamento del mandato. I massimali della polizza di assicurazione non possono essere inferiori all'ammontare dell'importo dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea. L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza di assicurazione se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori.
Conto corrente condominiale obbligatorio
La nuova disciplina dei condomini ha previsto l'obbligo da parte dell'amministratore di aprire un conto corrente (postale o bancario) dedicato su cui far transitare tutte le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio. Tutti condomini potranno accedervi unicamente per prendere visione ed estrarre copia (a proprie spese) della rendicontazione periodica.
Tutela delle destinazioni d'uso
La riforma, al fine di tutelare maggiormente i diritti di ogni condomino, ha previsto che in caso di attività contrarie alle destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà individuale, ogni condomino ed ogni conduttore può chiedere all'amministratore di intervenire mediante diffida e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all'amministratore di convocare l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno la richiesta di tutela della destinazione d'uso, anche mediante azioni giudiziarie.
Impianto di videosorveglianza
Nonostante una sentenza del TAR (leggi news) abbia recentemente escluso tra i poteri dell'Assemblea condominiale quello di decidere l'installazione degli impianti di videosorveglianza, la nuova disciplina ha previsto la possibilità di deliberare l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza approvate dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Violazioni del regolamento di condominio
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata