Il valore stimato dell’appalto per il TAR Friuli Venezia Giulia
30/12/2019
Il TAR Friuli-Venezia-Giulia con la sentenza 9 dicembre 2019, n. 514 ha precisato che l'individuazione della soglia per la procedura negoziata ed il calcolo del valore dell’appalto non comprendono gli imprevisti e gli incentivi per funzioni tecniche, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione (art. 35 , art. 36 , art. 113 d.lgs. n. 50/2016)
La sentenza nasce da un ricorso con cui era stata impugnata la
deliberazione della Giunta Comunale con la quale si è stabilito di
procedere all’individuazione dell’appaltatore a cui affidare i
lavori mediante “l’indizione di una gara d’appalto a procedura
negoziata”, ai sensi dell’art. 36, 2° co., lettera c
bis) del D. Lgs. n. 50 del 2016 “con consultazione di
almeno quindici operatori economici, aventi i requisiti e le
qualificazioni richieste, individuati sulla base di indagine di
mercato o tramite elenchi di operatori economici”.
Nel ricorso è censurata l’adozione della procedura negoziata,
prevista nel citato art. 36, 2° co., lett. c bis), D. Lgs.
n. 50 del 2016, della quale non sussisterebbe il
necessario presupposto applicativo, trattandosi di un appalto il
cui valore si collocherebbe al di sopra della soglia comunitaria,
individuato, ai sensi del precedente art. 36, 2° co, lett.
c), in un milione di euro; nel ricorso è precisato che il
suddetto valore andrebbe stabilito computando oltre all’importo dei
lavori e agli oneri della sicurezza anche gli incentivi
(art. 113, D. Lgs. n. 50 del 2016), gli imprevisti
e gli importi connessi alla direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, pari ad un “totale pagabile
dalla Amministrazione” superiore a 1.000.000 di euro.
Il TAR, nella sentenza, ha ricordato che il calcolo del valore dell’appalto “è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore” (art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50 del 2016).
Nella sentenza è precisato che “A prescindere dal rilievo
secondo cui, come traspare dalla chiara formulazione testuale, la
determinazione del valore dell’appalto attiene alla sfera della
discrezionalità tecnica, per se stessa riservata
all’Amministrazione ed insuscettibile di sindacato giurisdizionale
(se non nei noti limiti dell’illogicità e dell’incongruità
manifesta), deve essere ricordato che tale somma comprende oltre
all’”importo dei lavori stessi”, il “valore complessivo stimato di
tutte le forniture e servizi messi a disposizione
dell’aggiudicatario dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei
lavori” (art. 35, 8° co.), categoria nella quale non sono tuttavia
annoverabili gli imprevisti e gli incentivi per le funzioni
tecniche di cui all’art. 113, D.Lgs. n. 50 del 2016 (la cui
consistenza incerta ed eventuale ne preclude l’inclusione nel
coacervo degli importi astrattamente pagabili, ossia del valore
dell’appalto considerato ai fini dell’osservanza delle soglie
comunitarie) e gli ulteriori oneri connessi all’attività dei
professionisti incaricati della direzione lavori e del
coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, trattandosi
di prestazioni non strettamente riconducibili alla nozione di
“forniture e servizi” evocata dalla disposizione in
esame”.
Il TAR, dunque, ritengono, infondato il ricorso per il fatto stesso
che le considerazioni nello stesso inserite non sono idonee a
modificare il presupposto quantitativo (valore dell’appalto
inferiore alla soglia comunitaria) sulla cui base l’Amministrazione
ha dato corso alle procedure negoziate, di cui all’art. 36, D. Lgs.
n. 50 del 2016.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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