Illuminazione nei comuni: In un Comunicato dell’ANAC le indicazioni per gli affidamenti
13/10/2016
A seguito di numerose segnalazioni ricevute in merito all’affidamento del servizio di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, da parte di Amministrazioni comunali, con modalità non rispondenti al dettato normativo, I Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Raffaele Cantone ha predisposto il Comunicato 14 settembre 2016 avente ad oggetto: “Indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l’affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica”. In particolare, è stato segnalato all’ANAC che, nonostante l’orientamento espresso sulla questione dall’Autorità con la Delibera n. 110 del 19 dicembre 2012, diverse Amministrazioni comunali hanno proceduto, ovvero stanno procedendo, all’affidamento ad Enel Sole S.r.l. del servizio di efficientamento e adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/06 (odierno art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016), nell’ambito di accordi bonari volti al riscatto degli impianti di proprietà della stessa Enel Sole S.r.l. Inoltre, si registra un ampio ricorso, da parte dei Comuni, alla procedura di Project Financing per l’affidamento del servizio predetto spesso non conforme alla disciplina in materia.
Il Presidente Cantone, nel comunicato, precisa, poi, che, come
rilevato nel corso di un’indagine conoscitiva, Enel Sole
gestisce, mediante proroghe di fatto, il servizio di pubblica
illuminazione in molti Enti locali, per le difficoltà
delle Amministrazioni comunali a gestire l’acquisizione degli
impianti, che risultano in buona parte ancora di proprietà
della stessa Enel Sole. Nello stesso comunicato viene, poi,
ribadito, così come già espresso con la deliberazione
dell’Autorità n. 110 citata, che “Tali procedure negoziate
senza bando, (nella vigenza del d.lgs. 163/06 così come
nel nuovo codice degli appalti e concessioni D.lgs. 50/2016)
assumono carattere eccezionale e sono ammesse nei
soli casi tassativamente previsti dalle vigenti disposizioni
legislative in materia; […]” e che permane
“l'obbligo in generale di porre in gara la gestione del
servizio di pubblica illuminazione alla cessazione
della Convenzione”.
E sempre nel comunicato è aggiunto che le circostanze che
Enel Sole sia proprietaria di parte degli impianti e
che si configuri un potenziale risparmio economico
nell’adesione alle proposte della stessa Enel Sole non possono
giustificare tale modalità di affidamento diretto del
servizio.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: