Immobili abusivi: la Corte dei Conti sull'utilizzo di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale
di Redazione tecnica - 05/02/2020
La prospettazione di una possibile responsabilità erariale per il mancato conseguimento delle indennità di occupazione dovute dai privati occupanti di immobili abusivi in favore dei Comuni richiede - oltre ai requisiti oggettivi e soggettivi generali della responsabilità erariale- la presenza contemporanea dei seguenti presupposti:
- il completamento della procedura prevista dall’art. 31, commi 3 e 4 , del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, contraddistinta dalla formale emanazione dei provvedimenti di acquisizione dei beni al patrimonio comunale;
- il completamento della procedura prevista da ciascuna legge regionale per la concessione in uso di immobili abusivi a privati (nella fattispecie in esame la disciplina è prevista dall’art. 4 della legge della Regione siciliana n. 17 del 1994);
- la puntuale dimostrazione dell’idoneità tecnico-strutturale dell’immobile ad essere destinato a civile abitazione, la prova della sua effettiva occupazione (durata e caratteristiche della stessa) e la prSono queste le conclusioni a cui arriva la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione siciliana con la sentenza n. 212 del 26/03/2019.
Un’eventuale responsabilità erariale può anche sussistere laddove i competenti organi comunali omettano di completare una delle summenzionate procedure; in tale ipotesi, però, già in fase preprocessuale va contestata in maniera specifica siffatta omissione.
La Corte dei Conti, nella sentenza rammenta che l'art. 31, commi 3 e 4, del DPR 6 giugno 2001 n. 380, ponendosi in sostanziale continuità con la precedente normativa, prevede che: "3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente".
Pur interpretando tali disposizioni nel senso che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordinanza di ingiunzione della demolizione (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 febbraio 2015 n. 751), la giurisprudenza amministrativa, tuttavia, ha posto in evidenza come resti comunque ferma la necessità del provvedimento di acquisizione. In particolare, la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine di rimessione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, richiede, in ogni caso, un provvedimento amministrativo che definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 ottobre 2011, n. 1540).
Aggiunge, anche, la Corte dei Conti che se è pur vero che il passaggio della proprietà in favore dell'Amministrazione opera di diritto, deve tuttavia rilevarsi che il citato art. 31 prevede il dispiegarsi del procedimento sanzionatorio secondo ben precise fasi che non possono essere obliterate, in quanto la loro omissione comporta l'assoluta ambiguità della relativa attività amministrativa, in violazione dei principi del contraddittorio procedimentale, del buon andamento e della tutela dell'affidamento della parte privata.
In tal senso deve rilevarsi che la notifica dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla demolizione costituisce indispensabile titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, integrando così un passaggio indefettibile ai fini del perfezionamento dell'acquisto in favore dell'Amministrazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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