Impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, dal GSE le cause ricorrenti di esclusione dalle graduatorie riferite a Registri e Aste

29/11/2012

Come previsto dall'art. 24, comma 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" (G.U. 10/07/2012, n. 159 - S. O. n. 143), il GSE, il 24 agosto 2012, ha pubblicato le procedure applicative contenenti i Regolamenti Operativi per le procedure d'asta, per le procedure di iscrizione ai Registri Informatici e per i rifacimenti parziali e totali.

Come previsto, per la formazione della graduatoria degli impianti rientranti nei contingenti di potenza, è necessario utilizzando i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, della cui correttezza e veridicità il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilità.

A tal proposito, il GSE ha ricordato le principali cause di esclusione dalla graduatoria, ovvero il mancato inserimento dei documenti previsti ai fini dell'iscrizione ai Registri e di partecipazione alle Procedure d'asta, quali:
  • copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà generata dal portale;
  • documento di identità del sottoscrittore;
  • attestazione di avvenuto pagamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
  • in caso di partecipazione alla Procedura d'asta, copia della fidejussione provvisoria e della documentazione attestante la solidità finanziaria ed economica del soggetto partecipante.

Al fine di sensibilizzare gli operatori al caricamento corretto dei dati e dei documenti necessari, il GSE ha ritenuto utile segnalare le cause più frequenti di possibile esclusione dalla graduatoria riscontrate in analoghe procedure gestite dal GSE, nell'ambito del riconoscimento degli incentivi previsti dal c.d. Conto Energia:
  • mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • allegazione di documento di identità non in corso di validità, oppure allegazione di copia illeggibile del documento, oppure allegazione di un documento di identità riferito a persona diversa dal sottoscrittore della dichiarazione;
  • assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/00, generata dal portale;
  • mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/00, generata dal portale;
  • presenza di modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/00, generata dal portale, ad eccezione della nota eventualmente da allegare alla dichiarazione, riportante le assunzioni in base alle quali la dichiarazione stessa è stata resa;
  • incertezza sul contenuto o sulla provenienza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione, per difetto di elementi essenziali o per presenza di parti non leggibili.

Al riguardo il GSE ha rammentato che l'applicativo informatico predisposto consente di verificare i documenti già inseriti e, se necessario, di annullare la richiesta di iscrizione ai Registri, o di partecipazione alla Procedura d'asta, già inviata e di ripresentarne una nuova, in sostituzione, purché tali operazioni avvengano durante il periodo di apertura dei Registri e delle Procedure d'asta che, si rammenta, chiuderanno il 6 dicembre 2012 alle ore 24,00.

A cura di Ilenia Cicirello


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Procedure Applicative

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Decreto 06/07/2012