Imposta comunale immobili: rendita catastale aggiornata capannoni

26/03/2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 9 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 marzo 2010 recante: "Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2010.".

Ridotto, quindi, il coefficiente annuale per la determinazione dell'Ici dei fabbricati delle imprese.
Nel determinare il parametro che, per quest'anno è il più basso da quando è stata istituita l'imposta, si tiene conto dei dati risultanti all'Istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone. Il criterio contabile deve essere utilizzato per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, ma solo se interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
L'Ici deve essere pagata sul valore risultante dalle scritture contabili fino al momento in cui questi fabbricati vengono censiti in Catasto con attribuzione di rendita.

Per calcolare l'ICI degli immobili che hanno le seguenti caratteristiche:
  • devono essere classificabili nel gruppo "D",
  • devono appartenere ad imprese,
  • devono essere distintamente contabilizzati,
  • devono essere sforniti di rendita catastale,
e devono essere applicati i seguenti coefficienti:
  • per l'anno 2010 = 1,02
  • per l'anno 2000 = 1,03
  • per l'anno 2008 = 1,07
  • per l'anno 2007 = 1,11
  • per l'anno 2006 = 1,14
  • per l'anno 2005 = 1,17
  • per l'anno 2004 = 1,24
  • per l'anno 2003 = 1,28
  • per l'anno 2002 = 1,33
  • per l'anno 2001 = 1,36
  • per l'anno 2000 = 1,40
  • per l'anno 1999 = 1,42
  • per l'anno 1998 = 1,45
  • per l'anno 1997 = 1,48
  • per l'anno 1996 = 1,53
  • per l'anno 1995 = 1,57
  • per l'anno 1994 = 1,62
  • per l'anno 1993 = 1,66
  • per l'anno 1992 = 1,67
  • per l'anno 1991 = 1,71
  • per l'anno 1990 = 1,79
  • per l'anno 1989 = 1,87
  • per l'anno 1988 = 1,95
  • per l'anno 1987 = 2,11
  • per l'anno 1986 = 2,27
  • per l'anno 1985 = 2,44
  • per l'anno 1984 = 2,60
  • per l'anno 1983 = 2,76
  • per l'anno 1982 e precedenti = 2,92
al valore dell'immobile costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili.
Al valore così ottenuto occorre, poi, applicare l'aliquota che il comune ha deliberato per questi fabbricati.

A cura di Paolo Oreto


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Decreto