Imposta di successione e base imponibile: come si determina?

di Redazione tecnica - 25/01/2021

Occupiamoci dell'imposta sulle successioni e di come si determina la base imponibile della rendita. Lo facciamo analizzando la risposta n. 51/2021 dell'Agenzia delle Entrate.

Il quesito e i dubbi

Una donna rimasta vedova è stata nominata, su disposizione del testamento, unica erede. Il dipendente della farmacia del marito scomparso, invece, è stato nominato "legatario" dell'attività, a patto che versi, alla moglie del defunto, un vitalizio con cadenza annuale (legato con onere). Bisogna specificare che il legato non è altro che un lascito patrimoniale da parte dell'esecutore del testamento a favore di una persona detta "legatario". Il legato si distingue dall'eredità vera e propria perché ha per oggetto un bene determinato e non una quota del patrimonio. Il dubbio è se la donna, beneficiario come in questo caso di un legato con onere, è tenuta ad indicare nella dichiarazione di successione anche questa rendita. Questo perché analizzando il Testo unico delle disposizioni sulle successioni e donazioni (Tus), il beneficiario con onere viene indicato a sua volta come legatario. L'articolo 671 del codice civile, però, spiega che "il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata". Quindi, cosa fare?

Imposta sulle successioni e donazioni

L'imposta sulle successioni e donazioni è disciplinata dalla legge n. 286 del 2006. Restano comunque valide e applicabili tutte le disposizioni contenute nel Tus. In particolare, l'articolo 1 del Testo unico sulle successioni e donazioni spiega che "l'imposta sulle successioni(...) si applica ai trasferimenti di beni o diritti per successione a causa di morte (...). Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, (...), la costituzione di rendite o pensioni". Dunque, l'imposta di successione si applica ai trasferimenti per causa di morte oppure che derivano sia dalla istituzione di erede, sia in caso di attribuzione di legato.

La determinazione dell'imposta di successione

L'agenzia spiega che per determinare l'imposta di successione, bisogna analizzare il decreto legge n.262 del 2006 che stabilisce le aliquote applicabili e le franchigie in relazione al rapporto di coniugio, affinità o parentela tra la persona che fa testamento e l'erede, legatario o beneficiario. In particolare, per il coniuge è prevista l'applicazione dell'aliquota nella misura del 4 per cento, da applicare sul valore complessivo netto dei beni eccedente, per ciascun beneficiario, un milione di euro. Questa imposta viene liquidata dall'Ufficio in base alla dichiarazione di successione, presentata in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente dal dichiarante o dagli intermediari. Devono presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità, i legatari, i loro legali rappresentanti, i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari. Nella dichiarazione di successione deve risultare "la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori".

Se l'erede è anche beneficiaria di un legato

Nel caso analizzato dell'Agenzia delle Entrate, la donna rimasta vedova, oltre ad essere erede, è anche beneficiaria di somme di denaro che derivano da un onere posto a carico del legatario. Per questo, dicono gli uffici, la donna "essendo beneficiaria sia dell'eredità, sia del legato, dal quale trae un ulteriore arricchimento, ai fini fiscali, è considerata a sua volta legataria e, quindi, deve indicare nella dichiarazione di successione anche la rendita che le perviene per effetto del testamento".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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