Imprenditore agricolo professionale: il beneficio IVA agevolata con la rivendita del terreno decade?
di Redazione tecnica - 23/11/2020
Il D.L. n. 194/2009 ha previsto un beneficio fiscale per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che per l’acquisto di terreni possono godere dell’aliquota IVA all’1%, a patto che non vendano il terreno almeno per 5 anni. Ma cosa accade se per un motivo o per un altro l’imprenditore sia costretto a rivendere prima il terreno?
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e aliquota 1%: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 551 del 18 novembre 2020 con la quale ha fornito utili chiarimenti che andiamo ad analizzare.
Aliquota all'1% e rivendita dei terreni: la domanda
Un contribuente ha acquistato dei terreni agricoli fruendo dell'aliquota all'1%. Per motivi personali, è costretto a rivendere questi terreni prima del decorso dei cinque anni previsti che ne fa decadere l'agevolazione. Il contribuente chiede all'Agenzia delle Entrate se è corretta l'applicazione dell'imposta di registro al 9%.
Cosa dice la legge
Per comprendere meglio la questione, analizziamo la legge numero 25 del 2010. Qui si legge che "al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, (...) gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente". Nel testo unico dell'imposta di registro viene ancora specificato: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, l'imposta di registro è applicabile nella misura del 15 per cento".
Vendita di terreni a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
Bisogna distinguere, invece, la vendita fatta a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In assenza della richiesta di fruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, è soggetto all'imposta di registro nella misura del 9 percento prevista per gli "atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere". "Una interpretazione - si legge nella risposta dell'Agenzia delle Entrate - che appare confortata dall'esame della Relazione Tecnica alla legge numero 208 del 2015, che ha previsto l'innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro dal 12 per cento al 15 per cento, per i trasferimenti di terreni agricoli effettuati da "rentiers", ovvero quei soggetti che non rivestano la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali, al fine di agevolare l'acquisto di terreni agricoli che sia finalizzato alla loro coltivazione". Ecco perché, spiega l'Agenzia "si evince che il trattamento tributario ai fini dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, in assenza della richiesta di agevolazioni previste, è quello individuato dal testo unico dell'imposta di registro nella misura del 9 per cento prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: