In arrivo la SUA: Stazione Unica Appaltante

13/04/2011

Manca soltanto l'intesa in Conferenza unificata, la firma del Capo dello Stato e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ed il Decreto legislativo relativo alla Stazione Unica appaltante negli appalti pubblici, la cui emanazione era già prevista nell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n.136, diventerà legge dello Stato.
Speriamo che in Conferenza unificata le regioni e le province che avevano già fatto alcune esperienze (Regione Siciliana, Crotone, Napoli, .....) manifestino con chiarezza i pregi e difetti di tale soluzione e che il Governo faccia tesoro di eventuali proposte.
Il Decreto legislativo predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta di alcuni Ministeri, consta di sei articoli che contengono quanto dettato dalle lettere elencate nel citato articolo 13, comma 2 della legge n. 136/2010 e precisamente:
  • finalità e modalità di promozione della Stazione unica appaltante
  • stazione unica appaltante e soggetti aderenti
  • attività e servizi della SUA
  • elementi essenziali delle convenzioni
  • forme e monitoraggio e di controllo degli appalti
  • collaborazione e coordinamento tra amministrazioni

In particolare con il decreto legislativo in argomento:
  • viene promossa l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
  • viene precisato che l'adesione è facoltativa da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti pubblici territoriali e, comunque degli altri soggetti di cui all'articolo 32 del Codice dei contratti;
  • vengono definiti gli elementi essenziali della convenzione con cui, tra l'altro, vengono disciplinati sia l'ambito di operatività in funzione degli importi di gara o di altri criteri sia le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA.

Il compito della SUA, in particolare, sarà quello di curare la procedura nel suo complesso e dovrà collaborare con l'Ente aderente all'individuazione dei contenuti dello schema di contratto, a curare gli adempimenti relativi alla procedura di gara per la scelta del contraente privato in tutte le sue fasi, a collaborare con l'ente aderente ai fini della stipula del contratto. Per altro, la Stazione unica appaltante è, anche, chiamata a curare gli adempimenti relativi all'eventuale contenzioso insorto in relazione alla procedura di affidamento.
Ricordiamo che esperienze sulle stazioni uniche appaltanti sono state già fatte in alcune regioni ed, in particolare nella Regione siciliana che con l'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 aveva istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare per l'appalto di lavori pubblici (acronimo: UREGA) articolato in una sezione centrale ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi di provincia.
Che si chiami UREGA o SUA la sostanza non cambia ed in particolare vorremmo porre l'attenzione su alcuni aspetti specifici:
  • con l'istituzione di stazioni appaltanti centralizzate, viene alleggerito parecchio lavoro dei singoli enti appaltanti che dovrebbero ritrovare risorse in termini di uomini e di mezzi da dedicare ad altro;
  • l'istituzione delle stazioni appaltanti centralizzate ha un costo non indifferente e basta fare un'indagine sui bilanci delle nove stazioni della Regione siciliana;
  • nulla dice il decreto legislativo in riferimento al nuovo soggetto SUA in termini di uomini e di mezzi e di stato giuridico e non vorremmo che tale libertà possa estrinsecarsi in soluzioni che non hanno niente a che vedere con la trasparenza, la regolarità e l'ecomicità della gestione dei contratti pubblici e con la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose.

Speriamo bene.

A cura di Paolo Oreto


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Schema Dlgs

Legge 136

Link Correlati

Focus Codice