In assenza di utilizzazione edificatoria il terreno va considerato agricolo ed è esente da imposizione ICI
30/03/2012
Se manca il presupposto di una effettiva utilizzazione
edificatoria, il terreno deve essere assoggettato al solo valore
agricolo ed è esente da imposizione dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI).
Lo ha affermato la Commissione Tributaria Regionale Sezione distaccata di Foggia che con la sentenza n. 40 del 27 febbraio 2012 ha rigettato l'appello proposto da un Comune contro una precedente decisione che accoglieva il ricorso presentato avverso degli avvisi di accertamento che assoggettavano ad imposizione ICI un terreno in zona C/3 compreso nel Programma di Fabbricazione assoggettandolo ad un valore a mq stabilito.
Il primo giudice aveva ritenuto che il terreno fosse esente da imposizione ICI per mancanza del presupposto di una effettiva utilizzazione edificatoria dello stesso. Il terreno, ricadente il Zona omogenea C/3 del Programma di Fabbricazione, completamente inedificata e non urbanizzata, con destinazione edilizia estensiva residenziale, utilizzabile per una parte come parcheggi pubblici, per la restante come area ferroviaria. Il certificato specifica, inoltre, che il terreno è compreso nell'Area a pericolosità geomofologica media e moderata ed area a rischio medio. Per tali motivi, in mancanza di presupposto di una effettiva utilizzazione edificatoria, il terreno deve continuare ad essere assoggettato al solo valore agricolo.
Il secondo giudice ha, infine, ravvisato una carenza di motivazione negli avvisi di accertamento del Comune che non riportano né allegano elementi di confronto che hanno portato il Comune a dare un certo valore al terreno. La CTR ha, infatti, ricordato che l'atto impositivo rappresenta la conclusione di un procedimento amministrativo in cui si esprime una pretesa legittima, purché nella motivazione siano chiari i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che sono posti alla base della pretesa e quindi garantire il diritto di difesa adeguato.
© Riproduzione riservata
Lo ha affermato la Commissione Tributaria Regionale Sezione distaccata di Foggia che con la sentenza n. 40 del 27 febbraio 2012 ha rigettato l'appello proposto da un Comune contro una precedente decisione che accoglieva il ricorso presentato avverso degli avvisi di accertamento che assoggettavano ad imposizione ICI un terreno in zona C/3 compreso nel Programma di Fabbricazione assoggettandolo ad un valore a mq stabilito.
Il primo giudice aveva ritenuto che il terreno fosse esente da imposizione ICI per mancanza del presupposto di una effettiva utilizzazione edificatoria dello stesso. Il terreno, ricadente il Zona omogenea C/3 del Programma di Fabbricazione, completamente inedificata e non urbanizzata, con destinazione edilizia estensiva residenziale, utilizzabile per una parte come parcheggi pubblici, per la restante come area ferroviaria. Il certificato specifica, inoltre, che il terreno è compreso nell'Area a pericolosità geomofologica media e moderata ed area a rischio medio. Per tali motivi, in mancanza di presupposto di una effettiva utilizzazione edificatoria, il terreno deve continuare ad essere assoggettato al solo valore agricolo.
Il secondo giudice ha, infine, ravvisato una carenza di motivazione negli avvisi di accertamento del Comune che non riportano né allegano elementi di confronto che hanno portato il Comune a dare un certo valore al terreno. La CTR ha, infatti, ricordato che l'atto impositivo rappresenta la conclusione di un procedimento amministrativo in cui si esprime una pretesa legittima, purché nella motivazione siano chiari i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che sono posti alla base della pretesa e quindi garantire il diritto di difesa adeguato.
A cura di Ilenia
Cicirello
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