Inarcassa e Contributo minimo soggettivo: la domanda per la deroga entro il 31 maggio 2014
30/04/2014
Dopo l'anticipazione di poche settimane fa, adesso è ufficiale:
Inarcassa ha abolito il contributo minimo soggettivo per i
professionisti con un reddito inferiore a 15.690 euro. Lo ha
comunicato ufficialmente Inarcassa che ha anche pubblicato il nuovo
Regolamento Generale di Previdenza con le ultime modifiche
ed integrazioni approvate dai Ministeri Vigilanti il 26 marzo
2014.
Come già chiarito (leggi news), la modifica al Regolamento Generale di Previdenza prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Entrando nel dettaglio, è stato inserito all'art. 4 il comma 3 che consente dal 2014, a chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a 15.690 euro, di non versare il contributo soggettivo minimo (€ 2.275) e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2015, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Per gli iscritti che si avvalgono di detta facoltà sono garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all'estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali. Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell'anno in corso).
I Requisiti
Per non versare il contributo soggettivo minimo (€ 2.275) e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto, è necessario che il professionista possegga i seguenti requisiti:
La presentazione della domanda
Per l'anno in corso la deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio, esclusivamente in via telematica tramite l'applicativo disponibile nell'area riservata di Inarcassa On Line al menù "Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo".
Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2014. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l' importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.
La domanda può essere annullata entro e non oltre il 30 giugno, esclusivamente in via telematica, sempre dall'applicativo su Inarcassa On Line.
Le modalità di versamento
Se l'ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2015 per il 2014), sarà inferiore a € 15.690, verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/15.
Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a € 15.690, verrà generato un MAV con scadenza 31/12/15 di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto di € 2.275 e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).
Gli effetti della deroga
La deroga determina la diminuzione dell'anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l'annualità interessata.
Ad esempio a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per il 2014, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 * 14,50% = 725 euro, per cui l'anzianità sarà pari a 117 giorni anziché 365. [(725/2.275) * 365 gg.].
Si potrà integrare gli importi non versati entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l'anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria).
Ad esempio il riscatto della deroga 2014, di n. 248 giorni, sarà possibile entro il 31/12/2020.
© Riproduzione riservata
Come già chiarito (leggi news), la modifica al Regolamento Generale di Previdenza prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Entrando nel dettaglio, è stato inserito all'art. 4 il comma 3 che consente dal 2014, a chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a 15.690 euro, di non versare il contributo soggettivo minimo (€ 2.275) e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2015, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Per gli iscritti che si avvalgono di detta facoltà sono garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all'estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali. Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell'anno in corso).
I Requisiti
Per non versare il contributo soggettivo minimo (€ 2.275) e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto, è necessario che il professionista possegga i seguenti requisiti:
- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato;
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
La presentazione della domanda
Per l'anno in corso la deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio, esclusivamente in via telematica tramite l'applicativo disponibile nell'area riservata di Inarcassa On Line al menù "Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo".
Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2014. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l' importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.
La domanda può essere annullata entro e non oltre il 30 giugno, esclusivamente in via telematica, sempre dall'applicativo su Inarcassa On Line.
Le modalità di versamento
Se l'ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2015 per il 2014), sarà inferiore a € 15.690, verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/15.
Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a € 15.690, verrà generato un MAV con scadenza 31/12/15 di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto di € 2.275 e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).
Gli effetti della deroga
La deroga determina la diminuzione dell'anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l'annualità interessata.
Ad esempio a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per il 2014, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 * 14,50% = 725 euro, per cui l'anzianità sarà pari a 117 giorni anziché 365. [(725/2.275) * 365 gg.].
Si potrà integrare gli importi non versati entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l'anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria).
Ad esempio il riscatto della deroga 2014, di n. 248 giorni, sarà possibile entro il 31/12/2020.
A cura di Ilenia
Cicirello
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