Incentivi all'uso di energie rinnovabili: i controlli sugli impianti in Cogenerazione

31/05/2013

Certificati verdi: quando sussiste l'obbligo di acquisto anche nel caso di avvenuta cogenerazione? Secondo la sentenza n. 2362 del 30 aprile 2013 pronunciata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, tale assoggettamento può essere effettuato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas anche a seguito dell'autocertificazione inerente i parametri di risparmio energetico IRE e LT, qualora dai controlli del Gestore Servizi Energetici o da altri enti/istituti di certificazione delegati alla verifica risulti una discrepanza con i valori dichiarati.

Una decisione che ribalta quella presa dal T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III con la sentenza n. 1563/2013, nella quale il giudice aveva stabilito l'annullamento della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas VIS 45/11 del 29 marzo 2011 e che, facendo riferimento alla deliberazione n. 42/02 proprio per l'accertamento dei valori degli indici IRE e LT, prescriveva al Gestore dei Servizi Energetici di assoggettare un'azienda di produzione e distribuzione energia all'acquisto dei certificati verdi necessari per l'adempimento all'obbligo come previsto dall'art. 11 del d. Lgs. 79/99.

In base a quest'ultima normativa, infatti, al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, dal 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Tale sistema incentiva gli impianti di cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e calore) nella misura in cui l'energia utile prodotta viene defalcata dal monte di energia importata o prodotta da fonte non rinnovabile su cui calcolare, la quota di energia proveniente da fonte rinnovabile da immettere in rete (oppure da acquistare attraverso i certificati verdi). Sottolinea quindi il Consiglio di Stato che è importante operare un corretto calcolo dell'energia prodotta dagli impianti in cogenerazione.

Proprio per questa ragione e facendo riferimento a una sentenza precedente in materia (n. 4929/2009), Palazzo Spada ha sottolineato come non possano valere semplicemente il principio di buona fede e di legittimo accoglimento, in quanto l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha chiaramente determinato, con la delibera n. 42/2002, e in particolare agli artt. 2 e 5, che "la presa d'atto delle dichiarazioni annuali si compendia in un accoglimento formale e provvisorio, soggetto al successivo potere di verifica mediante sopralluoghi. Ciò significa che la rispondenza ai parametri minimi di risparmio energetico sopra menzionati (IRE e LT), è condizionata "ex regula juris" al riscontro della situazione di fatto effettivamente esistente.

Un'affermazione che quindi per i giudici "esclude in radice, al di là di ogni ragionevole dubbio, la possibile formazione di affidamenti legittimi, essendo espressamente ribadita la facoltà del Gestore riguardo alla verifica in concreto delle effettive capacità dell'impianto".

Fernanda Anania


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