Incentivi tecnici pubbliche amministrazioni: tagli non retroattivi

03/06/2009

L’Avvocatura generale dello Stato con una nota indirizzata al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero delle Finanze, interviene con un proprio parere sul problema relativo alla retroattività della riduzione dal 2 allo 0,50 per cento degli incentivi per le progettazioni e direzione dei lavori eseguite dai tecnici comunali.
L’avvocatura, con il parere in argomento, ha risolto il contrasto interpretativo sulla decorrenza dei tagli disposti dal decreto anticrisi (decreto-legge 29/11/2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ) che all’articolo 18, comma 4-sexies dispone che “A decorrere dall’1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ………………..”.

Sull’argomento si sono confrontate due tesi diametralmente opposte e precisamente quella della Ragioneria generale dello Stato che in varie circolari ha precisato che, la riduzione dal 2 % allo 0,50 % trova applicazione con riferimento a tutti i compensi erogati a partire dal 1° gennaio 2009, a prescindere dal fatto che gli stessi si riferiscano ad attività (redazione del progetto e del piano della sicurezza, esecuzione della direzione dei lavori, effettuazione del collaudo) svolte anteriormente alla predetta data e quella della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia che (parere n. 40 del 24 febbraio 2009, n. 40) secondo cui la citata riduzione opera esclusivamente in relazione ad attività poste in essere successivamente al 1° gennaio 2009.
L’Avvocatura ritiene che debba preferirsi la soluzione prospettata dalla Corte dei Conti anche in considerazione di quanto disposto dall’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale prevede, come noto, che la legge non dispone che per l’avvenire e che essa non ha effetto retroattivo. E, per altro, secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore ordinario può emanare norme retroattive ma a condizione che il dato normativo precettivo della retroattività sia chiaramente esplicato dalla disposizione che lo introduce e non sembra potersi affermare che la norma in argomento contenga una disposizione che espliciti la retroattività della norma medesima.
Il parere è concluso con la precisazione che una liquidazione, nella misura ridotta dello 0,5%, del c.d. compenso incentivante per attività di progettazione, interamente svoltesi in data anteriore all’1 gennaio 2009, lederebbe l’affidamento, legittimamente riposto dai dipendenti dell’amministrazione in una liquidazione del predetto compenso nella misura, fissata nel bando di gara in applicazione della normativa, all’epoca esistente.

Ma al parere dell’Avvocatura dello Stato si aggiunge, anche, il ricorso alla Corte costituzionale della Regione Veneto 2 aprile 2009, n. 25 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 maggio 2009 contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la declaratoria di illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Costituzionale, nonché del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - dell'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.
Nel ricorso la Regione Veneto contesta il legislatore statale poiché lo stesso richiamando l’articolo 92, comma 5 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) che si riferisce a tutte le amministrazioni aggiudicatici ha, implicitamente, ritenuto applicabile la riduzione a tutti gli enti, con il risultato di concretizzare una lesione delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni.
La Regione Veneto, nel ricorso, precisa, anche, che la disciplina normativa impugnata risulta contrastare con il riparto delle competenze legislative delineate dall'art. 117 della Costituzione. In particolare la norma modificando l’articolo 92, comma 5 del Codice dei contratti opera nell’ambito degli incentivi ai pubblici dipendenti che non può essere ricondotto né alla materia della tutela della concorrenza né a quella dell’ordinamento civile e, quindi, “almeno per quanto attiene regioni ed enti strumentali regionali che si trovino in posizione di stazione appaltante, la disciplina dei suddetti incentivi spetta alla regione.”.

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A cura di Paolo Oreto


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