Incompatibilità per i vertici degli ordini professionali: nuova delibera ANAC
26/01/2015
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è tornata sugli
eventuali profili di incompatibilità, ai sensi del decreto
legislativo n. 39/2013, tra le cariche di natura elettiva ricoperte
all'interno degli ordini professionali e le funzioni pubbliche
elettive ricoperte negli organi costituzionali di rappresentanza
politica dello Stato.
Dopo la pubblicazione della delibera n. 1 del 9 gennaio 2015, con la quale ha rimesso le cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali all'accertamento della Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, l'ANAC, a meno di 2 settimane di distanza, ha ritenuto doveroso fornire maggiori chiarimenti con la delibera n. 8 del 21 gennaio 2015, che sostituisce integralmente la precedente.
Entrando nel dettaglio, in riferimento alla precedente delibera n. 145/2014 con la quale è stata riconosciuta la natura di enti pubblici non economici degli ordini e dei collegi professionali e considerato quanto stabilito dal comma 2, lett. a), dell'art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 in merito al tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, l'ANAC ha precisato quanto segue:
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Dopo la pubblicazione della delibera n. 1 del 9 gennaio 2015, con la quale ha rimesso le cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali all'accertamento della Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, l'ANAC, a meno di 2 settimane di distanza, ha ritenuto doveroso fornire maggiori chiarimenti con la delibera n. 8 del 21 gennaio 2015, che sostituisce integralmente la precedente.
Entrando nel dettaglio, in riferimento alla precedente delibera n. 145/2014 con la quale è stata riconosciuta la natura di enti pubblici non economici degli ordini e dei collegi professionali e considerato quanto stabilito dal comma 2, lett. a), dell'art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 in merito al tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, l'ANAC ha precisato quanto segue:
- non sussistono situazioni di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, in quanto la carica di parlamentare non viene contemplata tra quelle che danno luogo ad inconferibilità di incarichi amministrativi;
- sussiste, invece, l'incompatibilità tra l'incarico di amministratore di ente pubblico e la carica parlamentare;
- nel caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità, si tratta di accertare la specifica posizione ricoperta all'interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l'incarico di Presidente dell'Ordine dei Farmacisti comporti deleghe gestionali dirette;
- l'accertamento e la contestazione delle incompatibilità tra due cariche può avvenire in due modi. Da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico amministrativo (nel caso in esame l'Ordine dei Farmacisti), ovvero da parte della camera di appartenenza del parlamentare;
- nel caso di accertamento da parte dell'amministrazione, occorre fare riferimento all'art. 19 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 che disciplina il procedimento di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità. Tale procedimento, che comporta l'assegnazione del termine, previsto dalla legge, per esercitare l'opzione, è di competenza dell'amministrazione di appartenenza e l'A.N.A.C. è tenuta ad esercitare la vigilanza sul rispetto delle norme ivi previste da parte delle pubbliche amministrazioni;
- nel caso di accertamento da parte della Camera dei deputati, l'A.N.AC. non ha, invece, alcun potere di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39 del 2013 o da altre leggi che riguardino la permanenza in carica di un parlamentare. Tali poteri sono riservati dalla legge alla competenza della camera di appartenenza del parlamentare interessato.
A cura di Ilenia
Cicirello
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