Ingegneri e Architetti sotto assedio: possibile riduzione del 5% per i contratti in essere

26/05/2014

Mentre i rappresentanti nazionali delle libere professioni tecniche danno notizia di fantomatici "provvedimenti per aprire il mercato dei lavori pubblici", il Governo prosegue nella sua azione demolitrice delle libere professioni e con il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in attesa di conversione in legge) aggiunge una perla, alle numerose già esistenti, che nessuno ha avuto ancora modo di analizzare.

Sto parlando dell'articolo 8 del D.L. n. 66/2014, in cui il comma 8 precisa che le "amministrazioni pubbliche (...) sono:
a) autorizzate … a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;
b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati (...) non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A …
".

Se è vero com'è vero che i servizi di architettura e di ingegneria rientrano tra i servizi, le pubbliche amministrazioni potranno, per in contratti in essere relativi a progettazioni o direzione dei lavori, rinegoziare gli stessi con una riduzione del 5 % dell'importo contrattuale.
Resta la facoltà del prestatore del servizio di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà dell'Amministrazione senza alcuna penalità da recesso.

Come può ben comprendersi si tratta di una norma assolutamente iniqua che, per altro potrebbe provocare:
  1. la nullità della verifica dell'anomalia effettuata in sede di aggiudicazione perché il procedimento in contraddittorio dell'offerta si è concluso favorevolmente solo alle condizioni originarie e non è possibile sapere se l'offerta con l'importo ridotto del 5 % sarebbe stata ammessa;
  2. nel caso di utili originari inferiori al 5 %, una prestazione in perdita che dovrebbe essere sanzionata dalla giustizia amministrativa in quanto incompatibile con le legittime aspettative dell'amministrazione committente per una regolare esecuzione della prestazione;
  3. la probabile impossibilità di garantire l'integrità del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali, costringendo, di fatto, il contraente a sottopagare il personale, attenuare le misure di sicurezza o evadere gli oneri contributivi.

Con un'altra perla, il Governo precisa, poi, che, nel caso di recesso da parte del fornitore del servizio che non vuole sottostare alla riduzione del 5 %, nelle more della definizione delle procedure per un nuovo affidamento, può affidare il servizio stesso tramite affidamento diretto.

Stento ad immaginare cosa potrebbe succedere nel caso di una direzione dei lavori!.

Il vero fatto è che il servizio di architettura e di ingegneria non può essere trattato dal punto di vista dell'affidamento, così come in atto è trattato, alla stregua di un servizio di pulizia (con tutto il rispetto per lo stesso) e che una simile norma prima di essere scritta avrebbe dovuto essere maggiormente attenzionata per evitare, per altro, che le pubbliche amministrazioni, attuandola non restino con nulla nelle mani perché pur con il recesso senza penale da parte del contraente, a mio avviso, resterebbe impregiudicato il danno emergente e il lucro cessante, che non sono penalità, ma indennizzi e ristori.

In pratica l'amministrazione risparmierebbe il 5 % ma si troverebbe condannata a pagare indennizzi e ristori che sarebbero, probabilmente, più elevati del risparmio ottenuto!

A cura di arch. Paolo Oreto


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Documenti Allegati

D.L. n. 66/2014