Interventi di Manutenzione Straordinaria senza Titolo Abilitativo

04/12/2009

Continua forte la protesta partita dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Roma e continuata dalla sezione romana del Sindacato nazionale architetti liberi professionisti (Federarchitetti) che, dopo le prime lettere partite contro l'annunciato schema di Disegno legislativo per la semplificazione amministrativa che esclude l'obbligo della presentazione della Denuncia Inizio Attività per le manutenzioni straordinarie, escludendo di fatto la necessità di un progettista e direttore dei lavori, trova la prima risposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Prof. Renato Brunetta.

Ricordiamo che la protesta era partita in particolar modo contro la formulazione dell'art. 7 del Ddl che andrebbe a sostituire l'art. 6 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico in materia Edilizia) riguardante l'attività edilizia libera. Nella sua nuova riformulazione, vengono ridefinite le attività non soggette neanche a denuncia di inizio attività (DIA) a patto che non violino norme regionali e comunali e nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle riguardati l'efficienza energetica. In particolare, tra gli interventi non soggetti a DIA vengono inseriti:
  • gli interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio della attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a 90 giorni;
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  • opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al DM n. 1444/1968.
Nonostante alcuni aspetti positivi del Ddl - come ad esempio l'obbligo per lo sportello unico per l'edilizia di accettare domande, dichiarazioni, comunicazioni ed elaborati tecnici per via telematica e re-inoltro per via telematica alle amministrazioni competenti - significativa è la domanda posta dall'arch. Francesco Orofino, Consigliere dell'Ordine degli Architetti di Roma, si chiede "Quale sarà il soggetto in grado di verificare e certificare che una manutenzione straordinaria non incide su parti strutturali dell'edificio?A chi è affidato il controllo del rispetto di normative antisismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, delle prescrizione del Codice dei Beni Culturali?"

Sulla scia del malcontento generale, Federarchitetti ha scritto al Ministro Brunetta, esprimendo profonda preoccupazione e sconcerto, ritenendo profondamente grave ritenere che "semplificare" significhi "semplicemente" eliminare la DIA per i lavori di manutenzione straordinaria (di cui all'art. 3, comma 1, lettera b del DPR 380/2001) nel caso in cui i lavori previsti " … non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici."

La preoccupazione di Federarchitetti riguarda anche la conseguente perdita di tutte le tutele che un approccio del genere prevede, e che solo i tecnici possono garantire, ivi comprese quelle di cui al titolo IV del Dlgs 81/08 e s.m.i., e quelle in qualche modo legate alla correttezza tecnica degli interventi previsti, al rispetto delle condizioni di staticità dell'immobile, e, in definitiva, alla pubblica incolumità.

Per questo le domande di maggior rilievo poste al Ministro sono state le seguenti:
  • come crede che si possano controllare gli interventi che si andranno ad eseguire?
  • come crede che si possa essere sicuri che non si tocchino componenti e/o parti strutturali di edifici già molto sollecitati?
  • lo sa che in alcuni edifici, spesso localizzati nei centri storici, anche i tramezzi hanno funzioni strutturali?
  • quale ruolo e responsabilità pensa che potranno avere le moltissime ditte individuali alle quali verranno affidati i lavori di ristrutturazione negli edifici storici o consolidati delle nostre città?
  • ritiene che il "capomastro", ora diventato impresa artigiana, solo perché iscritta alla C.C.I.A.A., e il committente, abbiano le competenze necessarie per stabilire quali siano gli interventi possibili e quali no, e, soprattutto, ritiene che queste figure siano in grado di assumersi le responsabilità connesse ad interventi spesso di estrema delicatezza?
  • è veramente convinto che, specialmente in zone sismiche, e in fabbricati con struttura in muratura portante, il committente e l'impresa abbiano le competenze professionali per valutare quali siano le parti strutturali, e crede che per individuarle basti solo misurarne lo spessore?
La lettera inviata lo scorso 30 novembre ha però avuto immediato riscontro da parte del Ministro Brunetta che, in una nota indirizzati agli Architetti di Roma ha accolto le preoccupazioni manifestate rispondendo che le questioni avanzate saranno approfondite coinvolgendo gli Uffici del Ministro della Semplificazione normativa, sen. Calderoli, che hanno proposto l'inserimento della norma in questione.

Tutto il mondo tecnico rimane in trepida attesa, nella speranza che venga stralciato completamente l'art. 7.


A cura di Ilenia Cicirello


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