Interventi edilizi 'minori' in zona sismica: titolo abilitativo sempre obbligatorio

21/09/2018

Non può ammettersi la possibilità di interventi non conformi all'opera progettata, valutandone singolarmente la consistenza ai fini della necessità o meno del rilascio di un titolo abilitativo.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39428 del 12 giugno 2018 con la quale ha rigettato il ricorso presentato contro una sentenza del tribunale amministrativo che aveva condannato gli attuali ricorrenti per il reato di cui agli articoli 93 e 95 del DPR n. 380\2001 per aver realizzato interventi in zona sismica senza provvedere al preventivo deposito, presso l'ufficio del Genio Civile, del relativo progetto.

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Nel dettaglio, i ricorrenti avevano realizzato opere strutturali diverse da quelle oggetto del progetto depositato, consistite:

  • nell'allungamento dei pilastri esterni in muratura tramite una porzione di pilastro in cemento armato;
  • nella realizzazione di due travi in cemento armato poste al di sopra delle travi principali di copertura;
  • nella realizzazione di opere strutturali, in assenza del deposito del progetto, consistite nella costruzione di platee di fondazione, pilastri e travi in cemento armato e solatio interpiano in legno.

Il ricorso

I ricorrenti hanno contestato la decisione del giudice del merito che avrebbe erroneamente affermato la loro responsabilità penale per la violazione della normativa antisismica senza tener conto del fatto che le opere eseguite e non indicate nel progetto originariamente depositato andrebbero considerate come "interventi aggiuntivi" qualificabili quali "opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità", rispetto alle quali la normativa regionale di riferimento consente la possibilità di procedere senza necessità di ulteriore previa autorizzazione, ovvero senza preavviso.

La decisione della Cassazione

Gli ermellini hanno ribadito un principio più volte espresso per il quale tutti gli interventi edilizi in zona sismica comportano la denuncia ed il preventivo deposito del progetto presso il competente ufficio del genio civile per il rilascio del titolo abilitativo. Partendo da questo presupposto, tale regime non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere infatti considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva.

L'art. 93 del DPR n. 380/2001, nel disciplinare le modalità di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, afferma chiaramente, al comma 3, che il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e che, in ogni caso, il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Nei successivi commi 4 e 5 si stabilisce, inoltre, che al progetto deve essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione e che la relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

Il rigoroso procedimento autorizzatorio individuato dal legislatore che, come è noto, si configura come del tutto autonomo da quello finalizzato al rilascio del titolo abilitativo edilizio, ha la evidente finalità di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche, stante l'evidente rilievo che esse assumono con riferimento alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, sicché è evidente l'esigenza, avvertita dalle richiamate disposizioni, di fornire alle autorità competenti una informazione completa circa le opere da realizzare.

Da ciò consegue, evidentemente, che non può ammettersi la possibilità di interventi non conformi all'opera progettata, valutandone singolarmente la consistenza ai fini della necessità o meno del rilascio di un titolo abilitativo. Ciò è quanto fanno, invece, i ricorrenti, considerando autonomamente singole opere che essi stessi ammettono non essere incluse nel progetto depositato presso il Genio Civile e che, sulla base di personali valutazioni in fatto relative alla loro effettiva consistenza, ritengono non rilevanti sulla base della disciplina regionale che assumono, peraltro, erroneamente applicata dal giudice del merito.

Asserzione che non può essere condivisa alla luce della finalità della disciplina antisismica, perché le opere vanno considerate nella loro integrità e la valutazione sulla loro effettiva consistenza e conseguente rilevanza ai fini della disciplina antisismica spettava alle autorità competenti.

A nulla rileva, inoltre, il contenuto delle disposizioni regionali richiamate in ricorso, poiché, ha ricordato la Cassazione, il reato previsto dall'art. 95 del DPR n. 380/2001 è applicabile a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi ed escludendo espressamente la possibilità di individuazione di "opere minori" non soggette alla disciplina antisismica, poiché ciò costituisce aperta violazione del disposto dell'art. 83 del DPR n. 380/2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alla normativa antisismica.

Va conseguentemente affermato che, anche per quanto riguarda la disciplina antisismica, la valutazione di un'opera va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli interventi, anche successivi, non rilevando, peraltro, l'entità delle difformità realizzate né eventuali deroghe per particolari categorie di opere stabilite da disposizioni amministrative regionali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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