Invarianza della soglia di anomalia: Non è detto che sia obbligatoria
di Redazione tecnica - 18/02/2020
Sull’invarianza della soglia di anomalia arriva una nuova sentenza del Consiglio di Stato e precisamente la sentenza n. 1117 del 12 febbraio 2020 in cui è precisato che “la medesima regola sull’invarianza della soglia ex art. 95, comma 15, del codice dei contratti pubblici va contemperata con i principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa, anch’essi di rango costituzionale (art. 97 Cost.). Per effetto del descritto contemperamento la rettifica della soglia di anomalia derivante dall’illegittima ammissione di imprese prive dei requisiti di partecipazione alla gara deve quindi essere consentita alla stessa stazione appaltante avvedutasi di ciò”.
Articolo 95, comma 15 Codice dei contratti
Ricordiamo che tutto trae origine dall’articolo 95, comma 15 del Codice dei contratti in cui è precisato che “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.
Scopo della norma
Lo scopo della norma è quello di evitare che concorrenti non utilmente collocati in graduatoria promuovano giudizi meramente speculative e strumentali mossi dall’unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest’ultima traendone vantaggio.
Ribaltata la sentenza del Tar Lazio n. 5385/2019
Nel caso in argomento la sentenza del Consiglio di Stato ribalta la sentenza Tar Lazio 29 aprile 2019, n. 5385 che aveva respinto il ricorso di un’impresa. La sentenza del TAR si riferiva ad una gara in cui, ammesse tutte e dodici le offerte, la soglia automatica di anomalia era risultata pari a 35,10% e la gara era stata aggiudicata.
Successivamente, il Presidente del seggio, preso atto che tre ditte partecipanti alla procedura non erano iscritte nelle white list delle Prefetture italiane, le ha escluse dalla gara. Con le 9 imprese ammesse rimaste in gara era stata rideterminata la soglia di anomalia, questa volta risultata al 35,27% . La Stazione appaltante , dopo aver avviato il procedimento per la nuova aggiudicazione, comunicava di aver affidato i lavori alla ditta originariamente migliore offerta non anomala, sulla base del principio di “invarianza della soglia di anomalia”, ex art. 95, comma 15, del d.lgs. 50/2016, confermando l’esito della gara risultante dalla originaria apertura delle dodici offerte economiche.
Conseguenze aberranti
Ecco come l’invarianza della soglia di anomalia potrebbe portare a conseguenze aberranti, nella misura in cui consentono la formazione di medie automatiche anche consapevolmente inficiate da illegittime ammissioni di operatori economici, le quali denotano un eccesso dei mezzi rispetto allo scopo perseguito con la disposizione in esame, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, infatti, messo in luce, per elaborare soluzione una più equilibrata soluzione sul piano della conformità ai principi generali in materia di contratti pubblici e della ragionevolezza.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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