Investimenti e consumi: Meno tasse con pensioni dall’estero e residenza in Italia
03/06/2019
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 31 maggio, prot. 167878 ha predisposto le disposizioni attuative per favorire investimenti e consumi, nonché il radicamento nei nostri Comuni del Mezzogiorno con precise caratteristiche demografiche che la legge di bilancio per il 2019 ha introdotto con una disciplina fiscale di favore per le persone fisiche non residenti “a riposo” che percepiscono redditi da pensione di fonte estera e scelgono di venire a vivere in uno dei comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia che contano una popolazione inferiore a 20mila abitanti (articolo 1, comma 273, legge 145/2018 che ha inserito nel Tuir l’articolo 24-ter).
Una grande opportunità per alcuni comuni del Sud per attrarre
investimenti che potrebbero, anche, attrarre un turismo aggiuntivo
specialmente in quei comuni che iniziano a fare già i primi passi
in un turismo che dovrebbe avere grande attenzione da parte degli
enti locali che dovrebbero utilizzare questa opportunità.
Il provvedimento 31 maggio 2019 detta regole e modalità di
applicazione e revoca del regime opzionale, cessazione degli
effetti, versamento dell’imposta sostitutiva del 7%, indicando
altresì la fonte informativa per individuare quali siano i Comuni
aventi le caratteristiche previste dall’articolo 24-ter, comma 1,
Tuir.
Gli interessati, che dovranno risultare non essere stati residenti
in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento,
potranno, in alternativa al regime ordinario - perché, ricordiamo,
si tratta di una scelta da parte del contribuente - versare sui
redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o
prodotti all'estero, un’imposta sostitutiva calcolata in via
forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta
di validità dell’opzione.
Modalità di esercizio dell’opzione - L’opzione per
il regime dell’imposta sostitutiva si perfeziona con la
presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo
d’imposta in cui i pensionati provenienti dall’estero trasferiscono
la residenza fiscale in uno dei comuni del Mezzogiorno ed è
efficace a decorrere da quel momento.
Nella dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà
indicare:
- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione
- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale
- gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva (comma 8, articolo 24-ter del Tuir)
- lo Stato di residenza del soggetto estero erogante il reddito di pensione
- l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva del 7%.
Per conoscere la popolazione del Comune in cui si sceglie di
trasferire la residenza fiscale, ai fini del regime opzionale, fa
fede il dato che risulta dalla “Rilevazione comunale annuale
del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito
dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) in relazione al 1°
gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità
dell’opzione.
L’opzione rimane efficace, anche qualora a partire dal secondo
periodo d’imposta di validità, il contribuente trasferisca la
residenza in un altro Comune “agevolato”.
Cessazione degli effetti, revoca dell’opzione, decadenza
dal regime . Gli effetti del regime di imposizione
sostitutiva dei redditi prodotti all’estero
cessano, in ogni caso, decorsi i cinque anni
successivi al periodo d’imposta in cui è stata esercitata
l’opzione.
Il contribuente può revocarla in uno dei periodi
d’imposta successivi a quello di esercizio, comunicando la revoca
nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo
d’imposta di validità dell’opzione.
Il contribuente, invece, decade dal regime nei
seguenti casi:
- qualora vengano meno i requisiti richiesti
- omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi
- trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli “agevolati”
- trasferimento della residenza fiscale all’estero.
L’opzione è inefficace laddove, in esito ad attività di
controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in
Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio dell’opzione.
Attenzione, la revoca della scelta e la decadenza dal regime
precludono l’esercizio di una nuova opzione.
Versamento dell’imposta - Per ciascun periodo
d’imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il
versamento del saldo delle imposte sui redditi, coloro che hanno
esercitato l’opzione per la tassazione agevolata devono versare, in
un’unica soluzione, l’imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via
forfettaria con l’aliquota del 7% sui redditi prodotti
all’estero.
Con una successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da
indicare nel modello di versamento e saranno dettate le istruzioni
per la compilazione dell’F24.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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