Isolamento termico a cappotto in condominio, Ecobonus o Bonus facciate: chi sceglie la detrazione fiscale?
di Redazione tecnica - 04/09/2020
In caso di realizzazione di un cappotto termico in tutte le facciate di un condominio che ha tutte le caratteristiche per accedere sia al bonus facciate che all'ecobonus, a chi spetta la scelta della detrazione fiscale?
Isolamento termico a cappotto in condominio: Ecobonus o Bonus facciate?
Ha risposto a questa interessante domanda l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49/E dell'1 settembre 2020 resa in riferimento all'interpello proposto dall'amministratore di un condominio che intende realizzare un cappotto termico esterno le cui caratteristiche farebbero accedere l'intervento sia al bonus facciate che all'ecobonus. In particolare, l'amministratore ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se ciascun condomino possa scegliere autonomamente di quale agevolazione fruire e, in caso di risposta affermativa, con quale modalità vadano comunicati i dati relativi a ciascun condomino e quale tipologia di "bonifico parlante" dovrà essere utilizzata per i pagamenti dei fornitori.
Isolamento termico a cappotto in condominio: cosa accade in caso di sovrapposizione di più detrazioni fiscali?
Per rispondere alla domanda dell'amministratore di condominio, l'Agenzia delle Entrate ha dettagliato i requisiti necessari che consentono di accedere al bonus facciate e alle detrazioni previste per la riqualificazione energetica. Ha anche ricordato la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 con la quale viene chiarito cosa accade in caso di sovrapposizione dell'ambito oggettivo di applicazione del bonus facciate con quello delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Come chiarito dalla circolare, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. In altri termini, qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti. Ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
Isolamento termico a cappotto in condominio: chi sceglie la detrazione fiscale?
Ciò premesso, rispondendo al quesito dell'amministratore di condominio, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
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Isolamento termico a cappotto in condominio: le modalità di scelta della detrazione fiscale
Per quanto riguarda le modalità di comunicazione dei dati relativi a ciascun condomino e la tipologia di "bonifico parlante" che dovrà essere utilizzata per i pagamenti dei fornitori, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di specie gli adempimenti sono identici sia per la fruizione del bonus facciate che per l'ecobonus e che possono essere effettuati direttamente dall'amministratore di condominio.
Ai fini della comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse. Nella predetta comunicazione, pertanto, l'amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito.
Bonus facciate, ecobonus, cessione del credito e sconto in fattura
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, valicando la richiesta del contribuente amministratore, ha evidenziato che la scelta di alcuni condomini di non fruire del bonus facciate ma del ecobonus era funzionale solo alla possibilità di poter optare per la cessione del credito corrispondente a tale ultima detrazione. Ma l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha esteso la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura anche per il bonus facciate.
L'ecobonus diventa Superbonus 110%
Inoltre, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lett. a) e comma 9, lett. a), del Decreto Rilancio, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, rispettando alcuni requisiti previsti dalla norma, ai condomìni spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (c.d. Superbonus).
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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