Itaca: Indirizzi operativi per la redazione del prospetto economico di servizi e forniture

18/12/2019

Itaca (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) ha, recentemente, approvato, al fine di rendere omogenea la determinazione del valore complessivo di un appalto pubblico, al Tavolo dei soggetti aggregatori regionali nella seduta del 19/09/2019 gli “Indirizzi operativi per il calcolo del valore stimato degli appalti e per la redazione del prospetto economico di servizi e forniture” nella versione datata 17/05/2019.

Lo scopo è quello di assicurare la qualità del dato e la confrontabilità delle informazioni. In particolare, una corretta definizione del valore complessivo dell’appalto è fondamentale:

- per verificare gli obblighi previsti dall’art. 21 del Codice dei contratti pubblici di inserire le forniture/servizi nel programma biennale di forniture e servizi. È infatti obbligatorio l’inserimento delle forniture/servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a € 40.0001;

- per individuare la corretta procedura da seguire nell’aggiudicazione di un appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia);

- per lo scambio di dati omogenei finalizzati alla programmazione integrata tra Soggetti aggregatori o altre centrali di committenza e stazioni appaltanti.

A tal fine sono state analizzate le specifiche voci chiamate a concorrere o meno alla determinazione del valore stimato degli appalti.

A chiusura è stato inserito un prospetto economico riassuntivo delle voci di spesa che concorrono a formare il quantum necessario a dare esecuzione ad un appalto e rilevante ai fini della redazione delle schede di programmazione.

Il quadro normativo di riferimento è costituito, in particolare, dagli articoli 35, 63, comma 5, e 106 del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016).

Nello specifico l’art. 35 del Codice detta gli indirizzi metodologici per il calcolo del valore stimato degli appalti, fornendo preliminarmente le seguenti indicazioni di carattere generale: ”Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta” (comma 5); “La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino” (comma 6).

Rilevanti per le finalità dei presenti indirizzi sono altresì gli articoli 63 e 106 del Codice. L’art. 63 disciplina i casi di ripetizione servizi analoghi (comma 5) specificando che è possibile, a determinate condizioni, aggiudicare tali appalti utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. L’art. 106 tratta, invece, della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia2 e disciplina una serie di casi tassativi in cui essi possono essere modificati senza presupporre la necessità di una nuova procedura di affidamento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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