Itaca e D.L. 66/2014: Nuove norme in materia di appalti pubblici

30/05/2014

ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale - Associazione federale delle Regioni e delle Provincie autonome) è, recentemente, intervenuta con un proprio documento sul decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che entro il prossimo mese di giugno deve essere convertito in legge.
Nell’ambito del Gruppo di lavoro “Aggregazione della committenza pubblica” ITACA ha predisposto un documento di analisi che nello specifico ha riguardato le nuove norme relative agli affidamenti di contratti pubblici proposte all’interno del decreto-legge stesso.

Occorre precisare che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha proposto la soppressione, in sede di conversione, degli artt. 8 e 9 del D.L. 66/2014 o, in subordine, alcune modifiche agli stessi articoli
Ricordiamo che con l’articolo 8 rubricato “Razionalizzazione della spesa per beni e servizi”:
  • si prevedono 2,1 miliardi di riduzione della spesa, di cui:
    • 700 per le regioni;
    • 700 per gli enti locali;
    • 700 per le amministrazioni centrali;
  • si introduce l’obbligo di pubblicare i dati relativi alla spesa per beni e servizi nonché l’indicatore di tempestività dei pagamenti, in conformità ad uno schema previsto con DPCM da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 66/2014, sentita la Conferenza Unificata. Tale disposizione, da “armonizzare” con quanto già previsto dal D.Lgs. 33/2013 (soprattutto al fine di stabilire chiaramente una cadenza annuale per la pubblicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti), appare un ulteriore aggravio rispetto alle già esistenti norme contenute nel codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006, con specifico riferimento agli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206. Si pensi, peraltro, a quanto il “debito informativo” posto a carico delle stazioni appaltanti verrà inevitabilmente ad aumentare anche in forza delle nuove norme contenute all’art. 10 del D.L. 66/2014, nella parte in cui vi si introduce, in aggiunta rispetto agli attuali obblighi di invio dei dati già esistenti, anche la trasmissione all’Osservatorio dell’Autorità di un’ulteriore serie di informazioni (ad es. contratti per l’acquisizione di beni/servizi sopra soglia - unitamente alla relativa determina a contrarre - stipulati a seguito di procedura negoziata, ovvero a seguito di procedura aperta/ristretta nelle quali sia stata presentata una sola offerta valida);
  • per i contratti “in essere”, relativi a beni e servizi, viene previsto:
    • a) riduzione del 5% a decorrere dalla entrata in vigore del decreto e fino alla durata dei contratti medesimi;
    • b) stipula convenzione con CONSIP nelle more delle nuove procedure di aggiudicazione;
    • c) che gli atti ed i contratti stipulati in violazione di tali norme sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale del dirigente;
    • d) la possibilità di misure alternative, per le regioni, per conseguire risparmi corrispondenti di spesa corrente (comunque non inferiori);
    • e) il riferimento alla salvaguardia dell’autonomia regionale.

Con l’articolo 9 rubricato “Soggetti aggregatori per beni e servizi e prezzi di riferimento”:
  • viene prevista l’istituzione di un elenco dei soggetti aggregatori - il cui numero complessivo non potrà in ogni caso essere superiore a 35 - del quale faranno parte CONSIP ed una centrale di committenza regionale per ciascuna Regione;
  • vengono istituiti:
    • il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori;
    • un apposito fondo per favorire l’aggregazione degli acquisti di beni/servizi da parte dei predetti soggetti aggregatori: a tali fini è stato previsto uno stanziamento di 10 mln nel 2015 e di 20 mln dal 2016, da ripartire tra i soggetti aggregatori con apposito decreto del MEF.

In particolare, ITACA ritiene che dette misure, volte alla riduzione della spesa pubblica, soprattutto per quanto riguarda l’acquisizione di beni e servizi attraverso l’aggregazione della domanda, seppur condivisibile nei suoi principi ispiratori, determineranno seri problemi strutturali, organizzativi e procedurali alle amministrazioni aggiudicatrici operanti sul territorio, ed in particolar modo ai comuni ed alle regioni, con il forte rischio di contrazione della domanda pubblica che, inevitabilmente, ripercuoterà i suoi effetti sul mercato degli appalti e del lavoro.
ITACA auspica, pertanto, anche sulla base del parere espresso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ha avanzato alcune proposte emendative, una proroga dei termini della norma ovvero l’assegnazione ad un nuovo provvedimento dell’attuazione dei nuovi obblighi, altrimenti inapplicabili, onde consentire alle Regioni di strutturare e/o istituire i nuovi soggetti aggregatori previsti ed, agli enti del territorio, di definire operativamente un sistema organizzativo ed amministrativo idoneo a consentire una coerente aggregazione della domanda.

A cura di Gabriele Bivona


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