Jobs Act Autonomi, via libera definitivo dal Senato
11/05/2017
A distanza di 467 giorni dalla sua approvazione in seno al Consiglio dei Ministri n. 102 del 29 gennaio 2016, l'Assemblea del Senato, con 158 voti favorevoli, 9 contrari e 45 astenuti, nella seduta antimeridiana del 10 maggio 2017, ha dato il via libera definitivo al ddl n. 2233-B recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" (c.d. Jobs Act Autonomi).
Si conclude così un ping pong tra Camera e Senato con audizione dei diversi soggetti interessati durato oltre 2 anni. Soddisfatta l'Associazione ACTA in Rete (l'associazione dei freelance) per questo primo provvedimento legislativo organico sul lavoro autonomo professionale in Italia che accoglie molte proposte da loro presentate durante i vari passaggi parlamentari. "La versione finale - commenta ACTA - è un buon risultato. Non è, e non potrebbe essere, risolutivo di tutti i nostri problemi, ma è un passaggio rilevante. Lo Statuto riconosce che anche i freelance sono lavoratori e di conseguenza attribuisce loro (alcuni) diritti e tutele. Anche l'ultima discussione al Senato, come già le precedenti, ha raccolto una insolita convergenza di consensi. La maggior parte delle forze politiche lo hanno giudicato positivamente (con riferimento al capo sul lavoro autonomo), anche se insufficiente. Il che dovrebbe far sperare in successivi interventi!".
Molto interessante è l'articolo 5 del DDL che delega al Governo la pubblicazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Jobs Act Autonomi, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;
- riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.
Formazione professionale deducibile al 100%
Sono integralmente deducibili:
- entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi;
- entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente;
Assicurazione contro i mancati pagamenti
Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Il testo del DDL approvato si compone di 3 capi e 22 articoli:
Capo I - Tutela del lavoro autonomo
- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali
- Art. 3 - Clausole e condotte abusive
- Art. 4 - Apporti originali e invenzioni del lavoratore
- Art. 5 - Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche
- Art. 6 - Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche
- Art. 7 - Disposizioni fiscali e sociali
- Art. 8 - Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente
- Art. 9 - Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione
- Art. 10 - Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali
- Art. 11 - Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati
- Art. 12 - Indennità di maternità
- Art. 13 - Tutela della gravidanza, malattia e infortunio
- Art. 14 - Modifiche al codice di procedura civile
Capo II - Lavoro agile
- Art. 15 - Lavoro agile
- Art. 16 - Forma e recesso
- Art. 17 - Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore
- Art. 18 - Potere di controllo e disciplinare
- Art. 19 - Sicurezza sul lavoro
- Art. 20 - Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali
Capo III - Disposizioni finali
- Art. 21 - Disposizioni finanziarie
- Art. 22 - Entrata in vigore
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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