Jobs Act Lavoratori Autonomi: possibile creazione di una nuova Cassa Previdenziale autogestita

26/02/2016

Si è svolto il 25 febbraio 2016 in sede referente al Senato l'esame dei due disegni di legge (2233) "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" e (2229) "Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale".

Nell'introdurre l'esame congiunto dei disegni di legge, il presidente dell'XI Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) Maurizio Sacconi ha rilevato le difficoltà demografiche e strutturali del nostro Paese che ne hanno rallentato la crescita collocandolo in una posizione di particolare debolezza nel nuovo scenario di marcato dinamismo. "Le tecnologie digitali - afferma Sacconi - cambiano l'organizzazione della produzione di beni e servizi e, in conseguenza, il lavoro, con caratteristiche di velocità e imprevedibilità senza precedenti. Vengono progressivamente abbandonati i modelli organizzativi verticali, fondati sull'esecuzione di ordini gerarchicamente impartiti, e si affermano relazioni lavorative orizzontali: il lavoro si realizza per cicli, per fasi o per obiettivi, cambia radicalmente il concetto di inquadramento e di mansione, si smaterializza la postazione fissa, l'orario di lavoro diventa flessibile e talora autogestito, la retribuzione viene definita in modo crescente per risultati. Anche la più recente evoluzione della riflessione manageriale segnala una tendenziale evoluzione delle aziende da organizzazioni economiche, finalizzate alla mera produzione o allo scambio di beni e servizi, a vere e proprie learning organization, in cui sono sempre più diffuse figure professionali ibride, che integrano lavoro, apprendimento, ricerca e progettazione. In parallelo, una rapida evoluzione investe anche stili di vita, preferenze, esigenze personali e professionali".

In riferimento alle tipologie contrattuali di lavoro, Sacconi ha affermato che oggi "Molti preferiscono oggi lavorare per obiettivi ed essere conseguentemente valutati sulla produttività e sul risultato raggiunto, piuttosto che in base a parametri come orari di lavoro e presenza fisica nei locali aziendali. La mobilità e il cambiamento di occupazione non sono più visti in negativo, ma come un passaggio per acquisire nuove e maggiori competenze. Le tecnologie di nuova generazione non sono altro, in questa dimensione, che uno strumento funzionale a questi profondi mutamenti sociali e culturali, aprendo nuove opportunità professionali e occupazionali".

Il lavoro "Agile"

Secondo il Presidente Sacconi "L'agilità, in sostanza, diventa una caratteristica pervasiva della vita e dunque anche delle prestazioni lavorative. Occorre quindi non già fissare i cambiamenti immaginando di codificarli in nuove norme, destinate ad essere sempre incapaci di comprendere una realtà dalle molte sfaccettature e in rapido divenire, ma individuare strumenti duttili, utili ad accompagnare l'impiego delle tecnologie, in modo che esprimano tutti i vantaggi potenziali per i lavoratori e per le imprese. Si avvera, in questo modo, il superamento della rigida distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato ipotizzato da Marco Biagi già quindici anni fa, con la proposta di uno Statuto dei Lavori rivolto a garantire tutele proporzionate ad ogni prestazione lavorativa in ragione della sua debolezza, a partire dai fondamentali diritti della salute e sicurezza in tutti i contesti lavorativi e dell'accesso alle conoscenze e alle competenze in funzione della continua occupabilità di ciascuno".

In tale contesto economico, come dimostrato dall'ISTAT, "le forme autonome di lavoro hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, costituendo il corpo sociale che più consistentemente è scivolato verso il rischio della povertà e dell'esclusione sociale". Come certificato da tutti i rapporti che riguardano il lavoro autonomo "le libere professioni hanno evidenziato una condizione di fragilità, non dipendente tanto dalla natura della prestazione autonoma, quanto dalla elevata pressione fiscale e regolatoria e dalla mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di protezione".

Nella sua introduzione all'analisi dei due disegni di legge, il Presidente Sacconi ha evidenziato l'esigenza di individuare soluzioni che consentano di assorbire gli eventi negativi attraverso strumenti di autorganizzazione, come le Casse Previdenziali, di essere soggetti ad una tassazione equa e di valorizzare le capacità professionali in relazione alle nuove tecnologie.

In riferimento al disegno di legge sul lavoro autonomo (atto 2229), Sacconi ha evidenziato che la sua finalità consiste nel "fornire alle parti del contratto di lavoro e agli attori del sistema di relazioni industriali, in chiave di sussidiarietà, un'adeguata cornice legale entro cui ricondurre una nuova idea di lavoro e impresa che via via emerge con la diffusione della fabbrica digitale, della economia della condivisione e di quei "sistemi intelligenti" tra di loro connessi per il tramite di reti di impresa, piattaforme open access di cooperazione, distretti industriali e della conoscenza. Non si tratta dunque di introdurre nell’ordinamento giuridico italiano una nuova tipologia contrattuale né di introdurre correttivi alle regole che hanno sino a oggi limitato la diffusione di forme flessibili di lavoro da remoto. Anche il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro resta centrale, ma riguarda oggi tutte le persone, in tutte le fasi della vita, e si estende ai temi del benessere, della salute, della previdenza e dell’apprendimento continuo, sollecitando la costruzione di un nuovo Welfare della persona che risponda alla domanda, sempre più centrale, di garantire l'autosufficienza a tutte le persone e in tutte le dimensioni".

Per quanto riguarda il disegno di legge sul "lavoro agile" (atto 2233), Sacconi ha espresso apprezzamento rilevando che le disposizioni contenute in questo provvedimento "tendenzialmente avvicinano la regolazione delle professioni a quella delle imprese in materia di transazioni commerciali, clausole abusive, diritti della proprietà industriale, accesso ad appalti pubblici, deducibilità delle spese per formazione. Rileva peraltro, a proposito delle transazioni commerciali, che il decreto legislativo n. 192 del 2012 si è rivelato inefficace e che sarebbe necessario includere nell'ambito di applicazione il settore pubblico, che rimane il principale ritardatario nei pagamenti".

Cassa Previdenziale autogestita per le professioni non ordinistiche

Per quanto concerne le disposizioni in materia di accesso alle politiche attive, maternità, malattia, congedi parentali e infortuni, queste "richiamano tutele tipiche della dipendenza, ritenendo preferibile la costituzione di una Cassa Previdenziale autogestita, dedicata a tutte le professioni non ordinistiche, che potrebbero trasferirvi l'attuale versamento contributivo alla contabilità separata dell'INPS. Da ciò deriverebbero a suo avviso una più robusta e flessibile protezione previdenziale e la possibilità di condividere con le altre Casse un percorso volto a creare prestazioni sociali integrative in materia di previdenza, sanità, long term care, con una specifica attenzione alle malattie oncologiche e ingravescenti, nonché prestazioni primarie come l'indennità di maternità, i congedi parentali, le forme di sostegno alla attività professionale. Si tratterebbe dunque non solo di regolare la nuova Cassa, valutandone innanzitutto la sostenibilità, ma di abilitare tutto il sistema a queste prestazioni, anche attraverso l'utilizzo dei maggiori risparmi nella gestione corrente e i maggiori rendimenti nella gestione degli investimenti".

Abbandono degli studi di settore

Secondo Sacconi, andrebbero "recuperate alcune disposizioni già ipotizzate in occasione dell'esercizio delle deleghe fiscali. In particolare, l'abbandono degli studi di settore potrebbe essere realizzato con riferimento alle libere professioni, in considerazione del fatto che essi sono disegnati sulla base della "competenza", mentre in quest'ambito si prevede l'assoggettabilità fiscale per "cassa". Inoltre, ferma restando la necessità di valutare la copertura dei relativi oneri, andrebbe modificato l'articolo 54, comma 1 del TUIR con riferimento alla formazione del reddito del lavoratore autonomo, in cui si fanno rientrare anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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