L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN HOUSE PROVIDING NON ESCLUDE L'INVERSIONE CONTABILE

18/04/2008

La possibilità di qualificare giuridicamente una società come soggetto operante in house providing, sul piano fiscale, non comporta l'esclusione automatica dall'applicazione del regime del reverse charge che dipende, invece, dalla tipologia di rapporto tra le società e l'Ente pubblico: se il vincolo che le lega è assimilabile ad un contratto da'appalto, allora i successivi contratti stipulati con società terze chiamate a prestare attività riconducibili all'interno della sezione F della tabella ATECOFIN 2004, potranno essere assimilati a contratti di sub-appalto e, dunque, soggetti al regime dell'inversione contabile.

Questo in sintesi è quanto emerge dalla risoluzione 155/E dello scorso 16 aprile, attraverso la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito un concetto evidenziato da una società multiutility operante all'interno del modello in house providing, ossia quella tipologia di organizzazione e gestione dei pubblici servizi (erogazione di servizi, forniture, lavori) che le pubbliche amministrazioni adottano attraverso propri organismi, cioè senza ricorrere al libero mercato.

La società istante, avendo inteso nel modello di in house providing una tipologia di rapporto assimilabile alla delegazione interorganica in base alla quale la società agisce come se fosse un ufficio dell'Ente pubblico, ha fatto presente che in questo modo tra l'Ente pubblico e la società non si stringeva un rapporto di contratto d'appalto e dunque i successivi contratti stipulati, per la realizzazione di lavori rientranti all'interno nella sezione F della tabella ATECOFIN 2004, dalla società stessa ed terzi soggetti non possono essere configurati come contratti di sub-appalto ma come contratti d'appalto e dunque non rientranti nel meccanismo di reverse charge.

L'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che, sul piano del diritto civile e amministrativo, l'individuazione di un affidamento dei servizi secondo il modello dell'in house providing consente solo di escludere le regole comunitarie di aggiudicazione, descritte nella Direttiva 92/50/CEE, la quale, ai fini della aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, presuppone il necessario utilizzo della procedura ad evidenza pubblica.
Al fine di verificare se il rapporto, tra società ed ente, sia riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. 17, comma 5, del DPR 633/1972 e, come tale, soggetto alla disciplina del reverse charge, è necessario procedere all'analisi delle disposizioni convenzionali che disciplinano le reciproche obbligazioni e diritti, per appurare se le clausole apposte consentono o meno la riconducibilità del rapporto al contratto di appalto. In questo caso, il rapporto intercorrente tra la società e eventuali soggetti terzi, chiamati dalla prima ad eseguire, per proprio conto, le prestazioni di servizi riconducibili alla sezione "F" della tabella ATECOFIN, deve essere configurato quale subappalto, con la necessaria conseguenza che le fatture emesse dai soggetti qualificati come subappaltatori dovranno essere emesse con applicazione del meccanismo del reverse charge. Conseguentemente, le aziende terze emetteranno fattura nei confronti del contraente generale senza l'addebito dell'IVA.


A cura di Ilenia Cicirello


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Risoluzione.pdf

Link Correlati

Focus Reverse Charge