L'IRREGOLARITÀ DEL DURC NON PUÒ ESSERE SANATA DOPO L'AGGIUDICAZIONE
10/04/2009
La regolarità della posizione contributiva e fiscale delle imprese
partecipanti ad una gara d'appalto per l'aggiudicazione di un
pubblico lavoro deve essere comprovata al momento della
presentazione dell'offerta e assicurata nei momenti successivi alla
presentazione dell'offerta e anche successivamente
l'aggiudicazione. Nel caso in cui venga meno la regolarità
contributiva la stazione appaltante deve disporre l'esclusione
dell'impresa partecipante o revocarne l'aggiudicazione.
Questo il principio applicato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1458 dello scorso 12 marzo, mediante la quale ha ribaltato una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che aveva ritenuto illegittima la revoca dell'aggiudicazione definitiva di una gara d'appalto pubblico.
Analizziamo i fatti.
In data 10 dicembre 2007 l'impresa, attuale appellata e aggiudicatrice della una gara d'appalto, dichiarava di essere in regola con le contribuzioni INAIL, INPS e Cassa edile, producendo un DURC rilasciato in data 20 novembre, che, in base al D.M. 24 ottobre 2007, copriva un periodo di validità fino al 20 dicembre, coprendo dunque l'intero periodo di gara che si chiudeva il 18 dicembre.
Basandosi sul successivo DURC prodotto in data 10 gennaio 2008, la stazione appaltante, nonché attuale appellante, deduceva l'irregolarità contributiva dell'impresa alla data del 17 dicembre e in data 16 gennaio disponeva la revoca dell'aggiudicazione definitiva.
In data 30 gennaio 2008, l'impresa produceva una nuova documentazione in cui avvisava la stazione appaltante che era in regola con i doveri contributivi ma che tutti gli Enti certificatori, fatta esclusione per l'INAIL, non erano in grado di confermarlo per problemi telematici. In data 11 febbraio 2008 l'impresa faceva pervenire alla stazione appaltante una nuova certificazione durc in cui risultava la regolarità contributiva alla data del 17 dicembre 2008.
A questo punto la stazione appaltante sospendeva la revoca e chiedeva ai tre Enti previdenziali maggiori informazioni in merito. Secondo quanto emerso, la Cassa edile confermava il mancato possesso dei requisivi contributivi alla data del 17 dicembre 2008 e analogamente l'INPS rilevava che la regolarizzazione contributiva era avvenuta solo in data 16 gennaio 2008, ravvisando dunque un buco di regolarità contributiva.
Mentre il giudice di primo grado, accogliendo il ricorso dell'impresa, ha ritenuto che tale buco era solo di pochi giorni e che si trattava di inadempimenti non gravi in quanto la regolarizzazione era avvenuta al più presto, i giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato la sentenza ribadendo che l'impresa aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dal momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale.
Conseguentemente, l'eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all'impresa aggiudicataria dell'appalto prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento determina l'impossibilità per l'amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l'impresa medesima o, comunque, la risoluzione dello stesso.
© Riproduzione riservata
Questo il principio applicato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1458 dello scorso 12 marzo, mediante la quale ha ribaltato una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che aveva ritenuto illegittima la revoca dell'aggiudicazione definitiva di una gara d'appalto pubblico.
Analizziamo i fatti.
In data 10 dicembre 2007 l'impresa, attuale appellata e aggiudicatrice della una gara d'appalto, dichiarava di essere in regola con le contribuzioni INAIL, INPS e Cassa edile, producendo un DURC rilasciato in data 20 novembre, che, in base al D.M. 24 ottobre 2007, copriva un periodo di validità fino al 20 dicembre, coprendo dunque l'intero periodo di gara che si chiudeva il 18 dicembre.
Basandosi sul successivo DURC prodotto in data 10 gennaio 2008, la stazione appaltante, nonché attuale appellante, deduceva l'irregolarità contributiva dell'impresa alla data del 17 dicembre e in data 16 gennaio disponeva la revoca dell'aggiudicazione definitiva.
In data 30 gennaio 2008, l'impresa produceva una nuova documentazione in cui avvisava la stazione appaltante che era in regola con i doveri contributivi ma che tutti gli Enti certificatori, fatta esclusione per l'INAIL, non erano in grado di confermarlo per problemi telematici. In data 11 febbraio 2008 l'impresa faceva pervenire alla stazione appaltante una nuova certificazione durc in cui risultava la regolarità contributiva alla data del 17 dicembre 2008.
A questo punto la stazione appaltante sospendeva la revoca e chiedeva ai tre Enti previdenziali maggiori informazioni in merito. Secondo quanto emerso, la Cassa edile confermava il mancato possesso dei requisivi contributivi alla data del 17 dicembre 2008 e analogamente l'INPS rilevava che la regolarizzazione contributiva era avvenuta solo in data 16 gennaio 2008, ravvisando dunque un buco di regolarità contributiva.
Mentre il giudice di primo grado, accogliendo il ricorso dell'impresa, ha ritenuto che tale buco era solo di pochi giorni e che si trattava di inadempimenti non gravi in quanto la regolarizzazione era avvenuta al più presto, i giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato la sentenza ribadendo che l'impresa aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dal momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale.
Conseguentemente, l'eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all'impresa aggiudicataria dell'appalto prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento determina l'impossibilità per l'amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l'impresa medesima o, comunque, la risoluzione dello stesso.
A cura di Ilenia
Cicirello
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