L'autorità a redigere la VAS può coincidere con quella per il Piano di Governo del Territorio
21/01/2011
La valutazione ambientale strategica (VAS) non rappresenta un
procedimento o sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura di
pianificazione territoriale, ma un passaggio endoprocedimentale di
esso, che si concretizza nell'espressione di un "parere" (art. 11
del D.Lgs. n. 152/2006) che riflette la verifica di sostenibilità
ambientale della pianificazione medesima. Per tale motivo, la
competenza ad effettuare la VAS non deve essere necessariamente
posta in capo ad un soggetto diverso da quello titolare del
procedimento di pianificazione, ma può anche essere individuata in
un diverso organo all'interno dello stesso ente pianificatore.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 133 del 12 gennaio 2011, intervenuto sui temi della pianificazione territoriale e della valutazione ambientale strategica. In particolare, il Consiglio di Stato non ha condiviso la tesi di primo grado che ha affermato la necessaria separatezza tra l'autorità che deve redigere il piano di governo del territorio e quella per la valutazione ambientale strategica, con il corollario dell'impossibilità di una identità o immedesimazione tra controllore e controllato.
I giudici del Consiglio di Stato hanno, inoltre, smontato le conclusioni a cui è giunta la parte ricorrente che ha richiamato una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 221 del 17 giugno 2010) che, tra le altre cose, afferma l'autonomia della procedura della VAS da quella della valutazione di impatto ambientale (VIA). Il CdS hanno, infatti, ricordato che il D.Lgs. n. 128/2010 ha recentemente modificato il Codice dell'Ambiente nella parte in cui si distingue tra il "parere motivato" che conclude la fase di VAS (art. 5, comma 1, lettera m-ter) e il "provvedimento" di VIA (art. 5, comma 1, lettera p): a conferma che solo nel secondo caso, e non nel primo, si è in presenza di una sequenza procedimentale logicamente e ontologicamente autonoma.
Ma il giudizio del Consiglio di Stato non si è fermato a questo concetto, rilevando anche nuove interessanti posizioni in riferimento al momento di fissazione delle competenze. In particolare:
Se da un lato emerge l'intento del legislatore nazionale di lasciare alle Regioni una certa libertà di manovra quanto alla delegabilità delle competenze agli enti locali e alle modalità della loro regolamentazione, tuttavia appare evidente la volontà di assicurare che la fissazione delle "competenze" sia compiuta a priori, con atti che individuino in via generale e astratta i soggetti, uffici o organi cui viene attribuita la veste di "autorità competente".
Ne discende che non risulta in linea con le suddette disposizioni nazionali la scelta di individuare l'autorità competente alla VAS ex post, in relazione al singolo e specifico procedimento di pianificazione, come avvenuto nel caso di specie.
© Riproduzione riservata
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 133 del 12 gennaio 2011, intervenuto sui temi della pianificazione territoriale e della valutazione ambientale strategica. In particolare, il Consiglio di Stato non ha condiviso la tesi di primo grado che ha affermato la necessaria separatezza tra l'autorità che deve redigere il piano di governo del territorio e quella per la valutazione ambientale strategica, con il corollario dell'impossibilità di una identità o immedesimazione tra controllore e controllato.
I giudici del Consiglio di Stato hanno, inoltre, smontato le conclusioni a cui è giunta la parte ricorrente che ha richiamato una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 221 del 17 giugno 2010) che, tra le altre cose, afferma l'autonomia della procedura della VAS da quella della valutazione di impatto ambientale (VIA). Il CdS hanno, infatti, ricordato che il D.Lgs. n. 128/2010 ha recentemente modificato il Codice dell'Ambiente nella parte in cui si distingue tra il "parere motivato" che conclude la fase di VAS (art. 5, comma 1, lettera m-ter) e il "provvedimento" di VIA (art. 5, comma 1, lettera p): a conferma che solo nel secondo caso, e non nel primo, si è in presenza di una sequenza procedimentale logicamente e ontologicamente autonoma.
Ma il giudizio del Consiglio di Stato non si è fermato a questo concetto, rilevando anche nuove interessanti posizioni in riferimento al momento di fissazione delle competenze. In particolare:
- il comma 6 dell'art. 6 del D.lgs. n. 152/2006, afferma che l'autorità competente per la VAS e la VIA va individuata "secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome";
- il successivo comma 7 del medesimo articolo demanda a leggi e regolamenti regionali la determinazione delle "competenze" degli altri enti locali, ivi compresi i Comuni.
Se da un lato emerge l'intento del legislatore nazionale di lasciare alle Regioni una certa libertà di manovra quanto alla delegabilità delle competenze agli enti locali e alle modalità della loro regolamentazione, tuttavia appare evidente la volontà di assicurare che la fissazione delle "competenze" sia compiuta a priori, con atti che individuino in via generale e astratta i soggetti, uffici o organi cui viene attribuita la veste di "autorità competente".
Ne discende che non risulta in linea con le suddette disposizioni nazionali la scelta di individuare l'autorità competente alla VAS ex post, in relazione al singolo e specifico procedimento di pianificazione, come avvenuto nel caso di specie.
A cura di Ilenia
Cicirello
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