LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SOSTITUISCE IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ?
31/10/2007
La Camera dei deputati nella seduta n.230 di mercoledì 24 ottobre
2007 ha approvato il Disegno di Legge recante “Modernizzazione,
efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri
burocratici per i cittadini e per le imprese”.
Tra le varie novità introdotte di particolare interesse per tutti i professionisti e le imprese che operano nel settore dell’edilizia privata è l’introduzione della dichiarazione di conformità che va a sostituire il certificato di agibilità.
L’art. 24 comma 1 del Testo Unico in materia edilizia, D.P.R. giugno 2001, n. 380, stabilisce che l’agibilità può essere rilasciata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale.
Con il Disegno di Legge approvato alla Camera viene aggiunto dopo il comma 4 del medesimo art. 24 il seguente comma 4-bis
“Il certificato di agibilità di cui al comma 1, limitatamente all'esecuzione delle opere di edilizia privata, è sostituito dalla dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di agibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, rilasciata dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall'articolo 25”.
© Riproduzione riservata
Tra le varie novità introdotte di particolare interesse per tutti i professionisti e le imprese che operano nel settore dell’edilizia privata è l’introduzione della dichiarazione di conformità che va a sostituire il certificato di agibilità.
L’art. 24 comma 1 del Testo Unico in materia edilizia, D.P.R. giugno 2001, n. 380, stabilisce che l’agibilità può essere rilasciata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale.
Con il Disegno di Legge approvato alla Camera viene aggiunto dopo il comma 4 del medesimo art. 24 il seguente comma 4-bis
“Il certificato di agibilità di cui al comma 1, limitatamente all'esecuzione delle opere di edilizia privata, è sostituito dalla dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di agibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, rilasciata dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall'articolo 25”.
a cura di Vincenzo
Palumbo
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