LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI DAL DLGS 494/1996 AL DLGS 81/2008
06/05/2008
La legge delega 3 agosto 2007, n. 123 ed, in particolare
l’articolo 1 della stessa ha previsto, non solo un’operazione di
riorganizzazione della normativa di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro bensì anche la rivisitazione della medesima materia
attraverso l’armonizzazione di tutte le leggi vigenti in una
logica unitaria ed innovativa e nel pieno rispetto delle
previsioni dell’art. 117 della Costituzione, il cui terzo comma
attribuisce alla competenza ripartita di Stato e Regioni la materia
della tutela e sicurezza del lavoro.
Per quanto concerne i cantieri temporanei e mobili, le principali norme che dovevano essere utilizzate erano riportate nei decreti legislativi n. 493/1996 e n. 494/1996 e nel DPR n. 222/2003.
Dal 15 maggio prossimo, data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, saranno abrogati i due citati decreti legislativi n. 493/1996 e n. 494/1996 mentre resterà in vigore il DPR n. 222/1993.
In verità, nella quasi totalità, gli articoli dei due citati decreti legislativi vengono riportati, a volte anche con lo stesso testo, nel nuovo decreto legislativo n. 81/2008 ed in particolare i Titoli IV e V, dopo il prossimo 15 maggio andranno a sostituire i precedenti decreti legislativi 14 agosto 1996, n. 494 e n. 493 che vengono abrogati dal comma 1 dell’articolo 304 del nuovo decreto legislativo n. 81/2008.
Nel Titolo IV relativo ai Cantieri temporanei e mobili è possibile notare la seguente corrispondenza tra gli articoli del D.Lgs. n. 494 e quelli del nuovo decreto n. 81/2008:
Nel Ttolo V relativo alla Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro è possibile notare la seguente corrispondenza tra gli articoli del D.Lgs. n. 493 e quelli del nuovo decreto legislativo n. 81/2008:
© Riproduzione riservata
Per quanto concerne i cantieri temporanei e mobili, le principali norme che dovevano essere utilizzate erano riportate nei decreti legislativi n. 493/1996 e n. 494/1996 e nel DPR n. 222/2003.
Dal 15 maggio prossimo, data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, saranno abrogati i due citati decreti legislativi n. 493/1996 e n. 494/1996 mentre resterà in vigore il DPR n. 222/1993.
In verità, nella quasi totalità, gli articoli dei due citati decreti legislativi vengono riportati, a volte anche con lo stesso testo, nel nuovo decreto legislativo n. 81/2008 ed in particolare i Titoli IV e V, dopo il prossimo 15 maggio andranno a sostituire i precedenti decreti legislativi 14 agosto 1996, n. 494 e n. 493 che vengono abrogati dal comma 1 dell’articolo 304 del nuovo decreto legislativo n. 81/2008.
Nel Titolo IV relativo ai Cantieri temporanei e mobili è possibile notare la seguente corrispondenza tra gli articoli del D.Lgs. n. 494 e quelli del nuovo decreto n. 81/2008:
D.Lgs. n. 494/1996
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Nuovo D.Lgs. n. 81/2008
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art. 1
art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 All. I All. II All. III All. IV All. V |
art. 88
art. 89 art. 90 art. 91 art. 92 art. 93 art. 94 art. 95 art. 96 art. 98 art. 99 art. 100 art. 101 art. 102 art. 103 art. 104 art. 157 art. 158 art. 159 art. 160 All. X All. XI All. XII All. XIII All. XIV |
Nel Ttolo V relativo alla Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro è possibile notare la seguente corrispondenza tra gli articoli del D.Lgs. n. 493 e quelli del nuovo decreto legislativo n. 81/2008:
D.Lgs. n. 493/1996
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Nuovo D.Lgs. n. 81/2008
|
art. 1
art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 All. I All. II All. III All. IV All. V All. VI All. VII All. VIII All. IX |
artt. 161/162
art. 163 art. 164 artt. 165/166 All. XXIV All. XXV All. XXVI All. XVII All. XVIII All. XXIX All. XXX All. XXXI All. XXXII |
A cura di Paolo
Oreto
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