LE CENSURE DELLE REGIONI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

05/11/2007

Lo scorso 23 ottobre la Corte costituzionale ha iniziato ad esaminare i ricorsi presentati da alcune Regioni contro il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
In tutti i ricorsi, affidati al giudice relatore Alfonso Quaranta, le regioni Toscana (ric. 84/2006), Veneto (ric. 85/2006), Provincia autonoma di Trento (ric. 86/2006), Piemonte (ric. 88/2006), Lazio (ric. 89/2006), Abruzzo (ric. 90/2006), ricorrono contro il Presidente del Consiglio dei Ministri lamentando come il decreto legislativo n. 163/2006 sia andato ben oltre i limiti di competenza statale riconosciuti dal nuovo articolo 117 della Costituzione e con i ricorsi citati hanno impugnato l’articolo 4 del decreto legislativo stesso dove, al comma 3 è precisato che “Le Regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.”.

Ma la lista delle norme censurate dalle Regioni non si ferma all’articolo 4 del codice ma vengono censurate o per eccesso di delega o perché troppo invasive e dettagliate circa 40 disposizioni e tra queste anche le norme sulle verifiche dell’anomalia e sui requisiti di qualificazione.
Alle ragioni esposte dagli avvocati difensori delle Regioni si contrappone il giudizio dell’Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo con la precisazione che “La tutela della concorrenza richiede un’uniformità di trattamento”.

Il deposito della sentenza è atteso nella seconda quindicina del mese di novembre.

A cura di Paolo Oreto


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