LE MODIFICHE IN ESAME AL SENATO
20/01/2009
No ai tetti globali di spesa e alla retroattività per la detrazione
del 55% che inizialmente erano stati previsti dal primo disegno di
legge presentato alla Camera e che avrebbe, oltre che ridotto
fortemente il numero di beneficiari, anche penalizzato gli attuali.
Con il voto della Camera della scora settimana si è, di fatto,
riscritto totalmente l'art. 29 del decreto legge anticrisi
(185/2008), ritornando sui propri passi ed eliminando quelle
clausole che avevano suscitato le ire di tutti i contribuenti,
professionisti ed associazioni di settore.
Dopo settimane di proteste, alla fine il disegno di legge passato all'approvazione del Senato (che dovrebbe arrivare entro il 28 gennaio) prevede delle modifiche alla vecchia disciplina del 55% molto ridotte e vicine all'attuale disciplina impiegata per la detrazione del 36% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Vediamo, infatti, che oltre alla passaggio alle cinque rate annuali per la fruizione dello sconto fiscale, il nuovo ddl prevede solo una comunicazione all'Agenzia delle Entrate (già prevista per la detrazione del 36%) e nessuna retroattività per le spese sostenute nel 2008 che potranno essere detratte con la vecchia disciplina (in 3/10 anni).
Dal 2009 e fino ai lavori eseguiti nel 2010, i contribuenti potranno richiedere la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica, previste dai commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e fruire delle stesse in 5 annualità di pari importo. Come anticipato, il contribuente che sceglierà la detrazione del 55% dovrà inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione dovrà essere inviata, come per la detrazione del 36%, prima dell'inizio dei lavori al Centro servizi di Pescara (si è in attesa di indicazioni a proposito). Tale comunicazione consentirà al Ministero dell'economia e delle finanze di monitorare in anticipo le richieste dei contribuenti, al fine di programmare le mancate entrate da parte dello Stato (cosa attualmente impossibile). Infine, è previsto che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi venga modificato il regolamento di attuazione del 55% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 19 febbraio 2007) al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti, che allo stato attuale prevedono:
© Riproduzione riservata
Dopo settimane di proteste, alla fine il disegno di legge passato all'approvazione del Senato (che dovrebbe arrivare entro il 28 gennaio) prevede delle modifiche alla vecchia disciplina del 55% molto ridotte e vicine all'attuale disciplina impiegata per la detrazione del 36% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Vediamo, infatti, che oltre alla passaggio alle cinque rate annuali per la fruizione dello sconto fiscale, il nuovo ddl prevede solo una comunicazione all'Agenzia delle Entrate (già prevista per la detrazione del 36%) e nessuna retroattività per le spese sostenute nel 2008 che potranno essere detratte con la vecchia disciplina (in 3/10 anni).
Dal 2009 e fino ai lavori eseguiti nel 2010, i contribuenti potranno richiedere la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica, previste dai commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e fruire delle stesse in 5 annualità di pari importo. Come anticipato, il contribuente che sceglierà la detrazione del 55% dovrà inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione dovrà essere inviata, come per la detrazione del 36%, prima dell'inizio dei lavori al Centro servizi di Pescara (si è in attesa di indicazioni a proposito). Tale comunicazione consentirà al Ministero dell'economia e delle finanze di monitorare in anticipo le richieste dei contribuenti, al fine di programmare le mancate entrate da parte dello Stato (cosa attualmente impossibile). Infine, è previsto che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi venga modificato il regolamento di attuazione del 55% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 19 febbraio 2007) al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti, che allo stato attuale prevedono:
- l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti, da conservare presso il contribuente;
- la compilazione telematica della scheda informativa dell'intervento;
- la redazione da parte di un tecnico abilitato dell'attestato di qualificazione energetica o della certificazione energetica nelle regioni in cui è stata prevista con legge regionale.
A cura di Ilenia
Cicirello
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