LE PIU’ RECENTI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006

22/09/2009

Il Centro Studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri ha recentemente pubblicato un documento contenente un commento alle più recenti modifiche al codice dei contratti.
Nella premessa e nella sintesi del documento viene precisato che nonostante due decreti di modifica (D.Lgs. n. 6/2007 e D.Lgs. n. 113/2007) e l’imprimatur della Corte Costituzionale (sent. n. 401/2007), nel corso del 2008 e dei primi mesi del 2009 il Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) è stato oggetto di ulteriori (e consistenti) innovazioni ad opera principalmente del D.Lgs. n. 152 dell’11settembre 2008 (definito comunemente “terzo correttivo”) e, più marginalmente, della Legge n. 201/2008 di conversione del Decreto Legge n. 162/2008 e della Legge n. 2/2009 di conversione del Decreto Legge n. 185/2008.

Il nuovo correttivo era, in parte, necessario per adeguare il Codice dei contratti alle prescrizioni della Commissione europea (segnalate nella procedura di infrazione n. 2007/2329) e rispondere ad alcune sentenze di censura della Corte di Giustizia. In verità la “terza modifica” al Codice dei contratti ha rappresentato lo spunto per una riorganizzazione (l’ennesima) della normativa settoriale in funzione dell’esigenza di “rilanciare un grande cantiere Italia, ispirandosi alle regole di trasparenza, effettività della concorrenza, ma soprattutto libertà economica, efficacia ed efficienza”.

Il D.Lgs. n. 152/2008, modificando l’art. 92 del Codice, introduce anche una innovazione estremamente penalizzante per i professionisti che partecipano all’affidamento dei bandi di progettazione e degli altri servizi tecnici.
Il combinato disposto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 152/2008 determina il fatto che le stazioni appaltanti non siano più obbligate a stabilire gli importi da porre a base per l’affidamento degli incarichi di progettazione utilizzando come riferimento i corrispettivi di cui al 2° comma del novellato art. 92 del Codice; il ricorso a tali corrispettivi per la determinazione degli importi da porre a base d’asta è ora possibile soltanto se essi saranno “motivatamente ritenuti adeguati” dalla stessa stazione appaltante.
Il D.Lgs. 152/2008 sancisce, di fatto, l’inutilità dei corrispettivi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 92 del Codice, in quanto non più vincolanti come “minimi” tariffari e nemmeno più necessari per la definizione degli importi da porre a base d’asta negli affidamenti di progettazione.
Ciò è ancora di più paradossale se si pensa che per i lavori (a corpo o a misura) la base d’asta resta determinata facendo riferimento a prezziari regionali (di cui all’articolo 133 del Codice) aggiornati annualmente.

Nel documento sono, poi, trattati i seguenti argomenti:
  • Comunicazione delle specifiche tecniche, appalti internazionali
  • Contratti misti
  • Appalti nei settori speciali
  • Opere di urbanizzazione a scomputo
  • Tipologie dei soggetti affidatari di pubblici appalti
  • Subappalto per opere speciali
  • Requisiti di partecipazione, avvalimento
  • Dialogo competitivo
  • Termini delle procedure di aggiudicazione
  • Incarichi di progettazione e altre attività tecniche
  • Collaudo
  • Requisiti di qualificazione
  • Corrispettivi incarichi di progettazione
  • Incentivo per i tecnici dipendenti pubblici
  • Aggiudicazione
  • Assicurazione per i tecnici incaricati della verifica della progettazione
  • Procedura negoziata per gli appalti d’importo inferiore alla soglia comunitaria
  • Adeguamento prezzi dei materiali
  • Project financing
  • Livelli progettuali da porre a base di gara
A cura di Paolo Oreto


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