LE TARIFFE INCENTIVANTI NON SONO CUMULABILI CON IL CREDITO DI IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI

29/01/2009

Il soggetto che ha richiesto la tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (art. 7, comma 2) può richiedere il credito di imposta per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ai sensi dell'articolo 1, commi 271 - 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per una percentuale massima del 20 % dell'investimento.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 20/E dello scorso 27 gennaio, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di un contribuente che chiedeva la possibilità di usufruire sia della tariffa incentivante che del credito d'imposta per nuovi investimenti nella misura del 50% dell'investimento, dato che l'art. 10 del DM 6 febbraio 2005 concernente "Condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi" dispone che le tariffe incentivanti non sono applicabili quando per la realizzazione dell'impianto siano stati o siano concessi contributi in conto capitale in misura superiore al 20 per cento del costo, e che il credito d'imposta gli era stato concesso ai sensi dell'art. 1, commi 271-279 della legge n. 289/2006, e si configura come contributo in conto impianti.

Com'è noto i contributi si qualificano, sotto il profilo dell'imposizione diretta, in modo diverso - contributi in conto esercizio, contributi in conto impianti e contributi in conto capitale - a seconda delle loro finalità: nello specifico, i contributi in conto esercizio sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, mentre i contributi in conto capitale e i contributi in conto impianti sono destinati alla ristrutturazione e/o al potenziamento dell'apparato produttivo dell'impresa ovvero all'acquisizione di specifici beni strumentali. Ciò stante, atteso che i contributi in conto capitale e quelli in conto impianti perseguono il medesimo scopo, si ritiene che il credito d'imposta richiesto dall'istante ai sensi del citato art. 1, commi 271-279 e concesso nella misura del 50 per cento, qualificato dalla scrivente come contributo in conto impianti con circolare 11 aprile 2008, n. 38, potrà essere fruito e cumulato con la tariffa incentivante di cui all'art. 7, comma 2, del d. lgs. 387/2003, solo nella misura del 20 per cento (costituente la soglia massima di cumulabilità di cui all'anzidetta disposizione) e, quindi, per una percentuale inferiore a quella riconosciuta dal Centro Operativo di Pescara. Al fine di rispondere al quesito del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha, innanzitutto definito la differenza tra contributo in conto capitale e contributo in conto impianti. In particolare, ha ricordato che i contributi si qualificano, sotto il profilo dell'imposizione diretta e a seconda delle loro finalità, in contributi in conto esercizio, contributi in conto impianti e contributi in conto capitale. Mentre i contributi in conto esercizio sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, i contributi in conto capitale e i contributi in conto impianti sono destinati alla ristrutturazione e/o al potenziamento dell'apparato produttivo dell'impresa ovvero all'acquisizione di specifici beni strumentali.

Chiarito questo concetto, il citato art. 10 del DM 6 febbraio 2005, facendo riferimento ai contributi in conto capitale, ha inteso far riferimento indistintamente a tutti i contributi pubblici erogati al fine di ripristinare o rafforzare il patrimonio dei soggetti destinatari del beneficio, a prescindere dalla loro denominazione: contributi in conto capitale o contributi in conto impianti.

Per tale motivo, il soggetto che utilizza il credito d'imposta in conto capitale o impianti per una percentuale superiore al 20 per cento, perderà il beneficio della tariffa incentivante erogata in relazione all'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto fotovoltaico.

A cura di Ilenia Cicirello


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