LEGGE: AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA
16/07/2009
Molto soddisfatto il presidente Formigoni che ha sottolineato come "la maggioranza compatta abbia approvato il provvedimento con cui la Giunta si è impegnata a rilanciare il settore edilizio in Lombardia". "Un testo - ha aggiunto - che si attaglia come un vestito sulla nostra Regione; un vestito che da oggi potrà essere ancora più bello, più forte e più adatto alle esigenze delle famiglie. Con questa legge diamo impulso al settore edilizio, favorendo una ripresa dell'edilizia di qualità, migliorando il patrimonio residenziale esistente dal punto di vista estetico, funzionale e sotto il profilo energetico e ambientale".
Notevoli anche le ricadute positive sia per quanto riguarda l'economia che l'occupazione.
"Vogliamo - ha detto ancora il presidente lombardo - accrescere il bello, l'eco-compatibile, il risparmio energetico, il lavoro".
L'insieme degli investimenti potenziali è stimato tra 5,8 e 6,5 miliardi di euro; positiva anche la ricaduta sull'indotto occupazionale, valutabile in 30.000 nuovi posti di lavoro, e sul profilo energetico con un risparmio annuo valutabile in circa 44 milioni di euro.
Entusiasta anche l'assessore Davide Boni che ha sottolineato la
strategicità di tale legge in un momento particolarmente difficile
per l'economia italiana.
"Il nuovo testo - ha spiegato - consente di intervenire solo
sugli edifici esistenti, non di utilizzare nuove aree. Siamo
l'unica Regione in Italia a tutelare i centri storici (si posso
solo sostituire edifici non coerenti con le caratteristiche
storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali, previo
parere vincolante delle Commissioni regionali per il paesaggio); le
aree naturali (dove non si potrà intervenire) e le zone inserite
nei parchi regionali (dove si applica riduzione di un terzo
dell'incremento massimo consentito degli edifici esistenti".
I Comuni hanno poi la possibilità di individuare zone del proprio
territorio in cui non applicare la nuova legge.
"La nuova legge - ha concluso l'assessore alla Casa e Opere
Pubbliche, Mario Scotti - rappresenta una grande opportunità anche
per i soggetti pubblici che avranno 24 mesi di tempo per
predisporre i progetti di riqualificazine. Va anche tenuto conto
che, in questo caso, la realizzazione di nuove volumetrie è
subordinata al conseguimento dei requisiti minimi di risparmio
energetico e all'esecuzione di interventi di recupero
paesaggistico-ambientale".
In sintesi legge individua quattro tipi di intervento.
1 - Recupero e riutilizzo a scopo residenziale di volumetrie
abbandonate, sottoutilizzate o che attualmente hanno altra
destinazione (interventi prevedibili pari a circa 1.700.000
metri cubi; investimento tra 487 e 527 milioni di euro).
2 - Ampliamento fino al 20% (e comunque per non più di 300
metri cubi) del volume complessivo di edifici mono e
bifamiliari, ovvero di edifici con volumetria non superiore a
1.200 metri cubi (si stimano in tutta la Regione nuove volumetrie
per circa 5.600.000 metri cubi complessivi e investimenti di circa
2,5 miliardi di euro).
3 - Demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e
produttivi, con bonus volumetrico sino al 30% del volume
preesistente, aumentabile al 35% in presenza di adeguate dotazioni
di verde, cioè una dotazione arborea che copra almeno il 25%
del lotto (volumetria residenziale da edificare pari a circa
1.800.000 metri cubi, investimento di 1,7 miliardi di euro; edifici
produttivi industriali o artigianali, investimento tra 700 milioni
e 1,43 miliardi di euro).
4 - Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale
pubblica (3.000 nuovi alloggi, investimento di 420 milioni di
euro).
CRITERI E CAUTELE GENERALI
La legge ha carattere di straordinarietà (la sua applicazione
avrà durata di 18 mesi) e contiene idee guida e disposizioni
mirate alla sicurezza dei cittadini e del territorio, della qualità
degli insediamenti e dell'ambiente. In particolare:
- rispetto delle condizioni di inedificabilità per vincoli
ambientali, idrogeologici, paesaggistici e monumentali;
- inapplicabilità della legge nelle aree naturali protette;
- per i parchi, riduzione di un terzo degli aumenti di volumetrie
consentiti (quindi +13,3% anziché +20% per l'ampliamento di edifici
esistenti e 20% anziché 30% nel caso di
demolizione-ricostruzione);
- previsione di particolari requisiti per il risparmio energetico
negli interventi ammessi (nel caso di ampliamento, riduzione
certificata del 10% del consumo energetico; nel caso di
sostituzione di edifici, consumo energetico ridotto del 30%
rispetto agli standard previsti in generale);
- applicazione del codice civile e delle normative in materia di
sicurezza, igiene, paesaggio e beni culturali;
- inapplicabilità delle disposizioni della legge per quanto
concerne gli edifici abusivi.
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