LIMITE ALTEZZA EDIFICI
03/05/2006
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia con
una sentenza del 22 marzo 2006 entra nel merito della tutela dei
"centri storici" precisando che la tutela stessa deve prescindere
"dal carattere eccelso dei medesimi". precisando che "più che il
valore dei singoli manufatti architettonici, assume in essi rilievo
la completezza dell’insieme, e quindi: l’assetto viario
preesistente, le altezze, i caratteri figurativi degli edifici, e
soprattutto le sapienti gerarchie di volumi e di altezze tra
edifici religiosi, civili e di comune fruizione abitativa, che
costituiscono la vera insuperata essenza dell’urbanistica degli
antichi ivi compresa quella contadina".
La sentenza scaturisce da un appello di un provato cittadino contro un’amministrazione comunale per la riforma di una sentenza del TAR Sicilia (sezione distaccata di Catania) che aveva rigettato un ricorso dello stesso cittadino in merito all’annullamento da parte dell’Amministrazione comunale di una variante richiesta ad concessione edilizia e per la quale si era formato il silenzio-assenzo; la variante consistenva il notevole aumento notevolmente della consistenza dell’edificio, principalmente in altezza.
La pretesa del cittadino di uniformare l’altezza della "edilizia abitativa" non monumentale a quella delle "emergenze architettoniche" si pone in insanabile contrasto con la lettera e lo spirito della normativa, che assume invece come parametro fondamentale per tutti i nuovi interventi quello dell’adeguamento alle "preesistenze", non certamente quello dell’azzeramento delle "gerarchie".
Il mantenimento dei delicatissimi rapporti tra l’edilizia minore e quella monumentale-celebrativa, costituisce l’aspetto essenziale e irrinunciabile della tutela dei centri storici.
Se effettivamente fosse possibile parametrare l’altezza della edilizia abitativa a quella degli edifici storici, si comprometterebbe inevitabilmente (sino a cancellarlo del tutto) il volto della gran parte delle città e dei centri minori del nostro Paese, caratterizzati (quasi sempre) dalla presenza - proprio nelle zone A - di edifici monumentali, di torri e campanili.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa commenta la normativa sui centri storici, chiarendo che, dal 1967 in poi, essa tende non alla tutela puntiforme di singole "cose d’arte" (con la sola eccezione del "vincolo indiretto"), ma a "conservare e tramandare nella loro integrità interi complessi urbanistici-architettonici, che - in quanto prodotti irripetibili di un ciclo economico e sociale ormai chiuso - assumono il valore di beni culturali a tutti gli effetti ('beni culturali urbanistici')".
In conclusione, il Consiglio di Giustizia amministrativa ha respinto l’appello del cittadino dando ragione all’amministrazione comunale che aveva annullato parzialmente la concessione edilizia formatasi con il silenzio-assenzo.
© Riproduzione riservata
La sentenza scaturisce da un appello di un provato cittadino contro un’amministrazione comunale per la riforma di una sentenza del TAR Sicilia (sezione distaccata di Catania) che aveva rigettato un ricorso dello stesso cittadino in merito all’annullamento da parte dell’Amministrazione comunale di una variante richiesta ad concessione edilizia e per la quale si era formato il silenzio-assenzo; la variante consistenva il notevole aumento notevolmente della consistenza dell’edificio, principalmente in altezza.
La pretesa del cittadino di uniformare l’altezza della "edilizia abitativa" non monumentale a quella delle "emergenze architettoniche" si pone in insanabile contrasto con la lettera e lo spirito della normativa, che assume invece come parametro fondamentale per tutti i nuovi interventi quello dell’adeguamento alle "preesistenze", non certamente quello dell’azzeramento delle "gerarchie".
Il mantenimento dei delicatissimi rapporti tra l’edilizia minore e quella monumentale-celebrativa, costituisce l’aspetto essenziale e irrinunciabile della tutela dei centri storici.
Se effettivamente fosse possibile parametrare l’altezza della edilizia abitativa a quella degli edifici storici, si comprometterebbe inevitabilmente (sino a cancellarlo del tutto) il volto della gran parte delle città e dei centri minori del nostro Paese, caratterizzati (quasi sempre) dalla presenza - proprio nelle zone A - di edifici monumentali, di torri e campanili.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa commenta la normativa sui centri storici, chiarendo che, dal 1967 in poi, essa tende non alla tutela puntiforme di singole "cose d’arte" (con la sola eccezione del "vincolo indiretto"), ma a "conservare e tramandare nella loro integrità interi complessi urbanistici-architettonici, che - in quanto prodotti irripetibili di un ciclo economico e sociale ormai chiuso - assumono il valore di beni culturali a tutti gli effetti ('beni culturali urbanistici')".
In conclusione, il Consiglio di Giustizia amministrativa ha respinto l’appello del cittadino dando ragione all’amministrazione comunale che aveva annullato parzialmente la concessione edilizia formatasi con il silenzio-assenzo.
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