LINEE GUIDA
27/12/2006
Nella seduta del 22 dicembre 2006, il Consiglio dei Ministri
ha approvato in via definitiva il decreto legislativo proposto dal
Ministro per le politiche europee, Emma Bonino, e del Ministro per
lo sviluppo economico, Pierluigi Bersani, che modifica alcune parti
della normativa di recepimento della direttiva n. 2002/91 in
materia di rendimento energetico nell’edilizia, alla luce
della duplice esigenza di tenere conto del bilancio emergente dai
primi dieci mesi di applicazione e di sviluppare la politica
energetica nazionale e regionale nel settore civile.
Tra le modifiche previste, il nuovo decreto stabilisce le tempistiche e gli obblighi per gli edifici che vengono immessi nel mercato immobiliare e per i nuovi per l’ottenimento della certificazione energetica.
Le modifiche messe a punto dal decreto possono essere così riassunte:
Nel frattempo, il decreto, in accordo con la normativa europea, stabilisce dei valori più restrittivi per quanto concerne il fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite.
Anticipando al 1° gennaio 2008 la data prevista per l’adeguamento ai criteri di isolamento termico, precedentemente previste per il 1° gennaio 2009, il decreto, al fine di ridurre il consumo di energia termica, stabilisce dei criteri di molto più rigidi che ridurranno i consumi attuali del 20-25%.
Per i nuovi edifici o ristrutturazioni di edifici con volumetria superiore a 1.000 metri quadrati dovranno essere previsti dei sistemi schermanti al fine di contenere i consumi per il condizionamento.
Per tutti i nuovi edifici è previsto, inoltre, l’obbligo di utilizzare fonti rinnovabili per la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria, e di istallare un impianto fotovoltaico che garantisca la produzione di 0,2 kW per ciascuna unità abitativa.
Seguendo le indicazioni previste dalla Finanziaria 2007, viene, inoltre, favorita la sostituzione di impianti di riscaldamento nelle zone climatiche più fredde a favore di caldaie ad alta efficienza energetica.
Ma una delle indicazioni più importanti previste è la partecipazione delle Regioni mediante l’utilizzo di strumenti di pianificazione ed urbanistici per favorire l’impiego di fonti rinnovabili e un utilizzo razionale dell’energia a favore dell’ambiente.
L’approvazione del Decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri è avvenuto dopo che nei giorni scorsi la Commissione Industria del Senato e le Commissioni Attività produttive e Bilancio della Camera si erano pronunciate positivamente sul provvedimento sottolineando, in particolare, l’opportunità dell’obbligo di certificazione energetica per gli edifici da immettere nel mercato immobiliare, rendendo più aderente il D.lgs. n. 192/2005 alla direttiva 2002/91/CE.
I Senatori avevano chiesto, anche, di prevedere che l’attestato di certificazione energetica venga messo a disposizione, contestualmente all’atto di trasferimento dell’immobile, e che in assenza di tale attestato il pubblico ufficiale opponga il rifiuto di redigere l’atto e hanno, altresì, sottolineato la necessità di emanare nel più breve tempo possibile la normativa di attuazione prevista dal Dlgs 192/2005, i cui termini sono già scaduti.
La Commissione Industria del Senato aveva chiesto, inoltre, di evitare la fissazione dei limiti minimi di trasmittanza delle componenti dell’edificio, e dei limiti alle dimensioni delle superfici vetrate puntualizzando la necessità di evitare l’imposizione dell’obbligo di privilegiare particolari tecnologie di produzione di energia rinnovabile a scapito di altre fonti rinnovabili, prevedendo, magari, che una determinata quantità di energia utilizzata dall’edificio sia prodotta con una pluralità di sistemi rinnovabili demandando ai progettisti la scelta della tecnologia più idonea disponibile al momento per la specifica realizzazione edilizia.
Lo schema di Dlgs aveva, altresì, ottenuto parere favorevole anche dalla Conferenza delle Regioni che, tra le altre cose, aveva chiesto di eliminare la previsione della reclusione prevista per il direttore dei lavori che presenti al Comune un falso attestato di qualificazione energetica, mantenendo la sanzione da 500 a 3000 euro.
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Tra le modifiche previste, il nuovo decreto stabilisce le tempistiche e gli obblighi per gli edifici che vengono immessi nel mercato immobiliare e per i nuovi per l’ottenimento della certificazione energetica.
Le modifiche messe a punto dal decreto possono essere così riassunte:
- a partire dal 1° luglio 2007, tutti gli edifici esistenti che vengono immessi nel mercato immobiliare hanno l’obbligo di ottenere la certificazione energetica;
- a partire dalla stessa data, tutti gli edifici superiori a 1.000 metri quadrati hanno l’obbligo di ottenere la certificazione energetica nel caso immessi interamente nel mercato immobiliare;
- a partire dal 1° luglio 2008, l’obbligo di certificazione energetica diventa obbligatorio per tutti gli immobili che vengono immessi interamente nel mercato immobiliare a prescindere della loro dimensione;
- a partire dal 1° luglio 2009, il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti;
- a partire dal 1° gennaio 2007, a prescindere dalla sua obbligatorietà, l’attestazione di certificazione energetica diviene condizione necessaria per accedere a tutti gli incentivi pubblici.
Nel frattempo, il decreto, in accordo con la normativa europea, stabilisce dei valori più restrittivi per quanto concerne il fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite.
Anticipando al 1° gennaio 2008 la data prevista per l’adeguamento ai criteri di isolamento termico, precedentemente previste per il 1° gennaio 2009, il decreto, al fine di ridurre il consumo di energia termica, stabilisce dei criteri di molto più rigidi che ridurranno i consumi attuali del 20-25%.
Per i nuovi edifici o ristrutturazioni di edifici con volumetria superiore a 1.000 metri quadrati dovranno essere previsti dei sistemi schermanti al fine di contenere i consumi per il condizionamento.
Per tutti i nuovi edifici è previsto, inoltre, l’obbligo di utilizzare fonti rinnovabili per la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria, e di istallare un impianto fotovoltaico che garantisca la produzione di 0,2 kW per ciascuna unità abitativa.
Seguendo le indicazioni previste dalla Finanziaria 2007, viene, inoltre, favorita la sostituzione di impianti di riscaldamento nelle zone climatiche più fredde a favore di caldaie ad alta efficienza energetica.
Ma una delle indicazioni più importanti previste è la partecipazione delle Regioni mediante l’utilizzo di strumenti di pianificazione ed urbanistici per favorire l’impiego di fonti rinnovabili e un utilizzo razionale dell’energia a favore dell’ambiente.
L’approvazione del Decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri è avvenuto dopo che nei giorni scorsi la Commissione Industria del Senato e le Commissioni Attività produttive e Bilancio della Camera si erano pronunciate positivamente sul provvedimento sottolineando, in particolare, l’opportunità dell’obbligo di certificazione energetica per gli edifici da immettere nel mercato immobiliare, rendendo più aderente il D.lgs. n. 192/2005 alla direttiva 2002/91/CE.
I Senatori avevano chiesto, anche, di prevedere che l’attestato di certificazione energetica venga messo a disposizione, contestualmente all’atto di trasferimento dell’immobile, e che in assenza di tale attestato il pubblico ufficiale opponga il rifiuto di redigere l’atto e hanno, altresì, sottolineato la necessità di emanare nel più breve tempo possibile la normativa di attuazione prevista dal Dlgs 192/2005, i cui termini sono già scaduti.
La Commissione Industria del Senato aveva chiesto, inoltre, di evitare la fissazione dei limiti minimi di trasmittanza delle componenti dell’edificio, e dei limiti alle dimensioni delle superfici vetrate puntualizzando la necessità di evitare l’imposizione dell’obbligo di privilegiare particolari tecnologie di produzione di energia rinnovabile a scapito di altre fonti rinnovabili, prevedendo, magari, che una determinata quantità di energia utilizzata dall’edificio sia prodotta con una pluralità di sistemi rinnovabili demandando ai progettisti la scelta della tecnologia più idonea disponibile al momento per la specifica realizzazione edilizia.
Lo schema di Dlgs aveva, altresì, ottenuto parere favorevole anche dalla Conferenza delle Regioni che, tra le altre cose, aveva chiesto di eliminare la previsione della reclusione prevista per il direttore dei lavori che presenti al Comune un falso attestato di qualificazione energetica, mantenendo la sanzione da 500 a 3000 euro.
A cura di Gianluca
Oreto
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