LLPP TUTTI I PARERI
07/03/2006
Successivamente al parere negativo della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome sullo schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante riordino del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici che, in particolare, ha chiesto che
nello schema venga precisato che i pareri, ancorché facoltativi,
devono essere espressi entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della presentazione della relativa richiesta ed il termine può
essere interrotto per una volta sola per la richiesta di
integrazioni; decorso il termine di quarantacinque giorni senza che
il Consiglio superiore si sia espresso in forma esplicita, è
acquisito, in forma implicita, il parere favorevole con la modalità
del silenzio-assenso.
Successivamente nella seduta del 28 febbraio la Commissione del Senato permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha espresso parere favorevole con una semplice osservazione relativa alla necessità che all'articolo 2, comma 4 siano soppresso le parole: "dagli organi legislativi" al fine di evitare che il Consiglio superiore possa redigere norme tecniche su delega, tra gli altri, degli organismi legislativi, visto che tale disposizione contrasta non solo con i principi del decreto legislativo n, 300 del 1999, ma anche con gli articoli 76 e 77 della Costituzione che non riconoscono alcuna forma di delega da parte del Parlamento, al di fuori della delegazione legislativa al Governo e non certamente ad organi tecnici serventi del potere esecutivo.
Per ultimo la competente Commissione della camera, nella seduta di mercoledì 1 marzo, ha espresso parere favorevole con una condizione, identica a quella espressa dalla Commisione del Senato, e 5 osservazioni, non vincolanti ma rilevabili all'interno del parere stesso.
© Riproduzione riservata
Successivamente nella seduta del 28 febbraio la Commissione del Senato permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha espresso parere favorevole con una semplice osservazione relativa alla necessità che all'articolo 2, comma 4 siano soppresso le parole: "dagli organi legislativi" al fine di evitare che il Consiglio superiore possa redigere norme tecniche su delega, tra gli altri, degli organismi legislativi, visto che tale disposizione contrasta non solo con i principi del decreto legislativo n, 300 del 1999, ma anche con gli articoli 76 e 77 della Costituzione che non riconoscono alcuna forma di delega da parte del Parlamento, al di fuori della delegazione legislativa al Governo e non certamente ad organi tecnici serventi del potere esecutivo.
Per ultimo la competente Commissione della camera, nella seduta di mercoledì 1 marzo, ha espresso parere favorevole con una condizione, identica a quella espressa dalla Commisione del Senato, e 5 osservazioni, non vincolanti ma rilevabili all'interno del parere stesso.
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