La variazione di destinazione d'uso nella Regione Siciliana
12/07/2017
Con la pubblicazione sul S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 19/08/2016 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, la Sicilia ha recepito dopo 15 anni il Testo Unico Edilizia nazionale di cui al D.P.R. n. 380/2001.
La pubblicazione sul S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05/06/2017 dell'Accordo 4 maggio 2017 ha previsto una semplificazione del settore dell'edilizia con l'adozione entro il 30 giugno 2017 di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.
I moduli unificati e semplificati oggetto dell’accordo in materia di attività edilizia sono i seguenti:
- CILA
- SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati)
- Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
- Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)
- Comunicazione di fine lavori
- SCIA per l’agibilità
Successivamente alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 14 giugno 2017 recante “Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Programmazione 2014/2020 - Adozione moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (ex decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126), nonché moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.(ex decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281), adottati in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 4 maggio 2017", e del Decreto n. 186 del 19 giugno 2017 che ha approvato i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia edilizia, sono arrivate diverse richieste di chiarimento inerenti il cambio di destinazione d'uso.
Al fine di rispondere in maniera corretta, abbiamo chiesto all'Arch. Mario Li Castri, Dirigente Tecnico del Comune di Palermo, di fornirci maggiori chiarimenti.
"La variazione di destinazione d'uso - precisa subito Mario Li Castri - si distingue in tre fattispecie, quella "avente rilevanza urbanistica" , quella priva di rilevanza e quella in difformità allo strumento urbanistico".
Ciò premesso, il Dirigente del Comune di Palermo rileva che
"Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni
forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare
diversa da quella originaria,ancorché non accompagnata
dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare
l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare ad una
diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale
a-bis) turistico-ricettiva
b) produttiva e direzionale
c) commerciale
d) rurale".
Abbiamo preso il caso della trasformazione di un magazzino di campagna in attività turistico ricettiva. "In questo caso - precisa Li Castri - che è il caso del quesito (da d ad a bis) come chiarito nella tabella allegata al Dlgs 222/16 punto 39, occorre l' Autorizzazione (Permesso di Costruire) anche in silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del dpr n.380/2001. La tabella è riportata in calce alla circolare 41 del 7 dicembre 2016 dove è stata coordinata con la LR 16/16".
"Occorre rammentare - conclude Li Castri - che tali variazioni devono essere previste tra la rosa delle destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico. Nel caso in esame, la destinazione turistica ricettiva, ancorché non prevista dallo strumento urbanistico, può essere ammessa se l'edificio è antecedente al 1976 a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti (art 26 LR16/16)".
Ringraziamo l'arch. Li Castri per le informazioni e vi invitiamo a lasciare nei commenti le vostre ulteriori domande.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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