Le modifiche introdotte alle norme relative ai cantieri temporanei e mobili
07/08/2009
Come abbiamo avuto modo di preannunciare ieri, sul supplemento
ordinario n. 142/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009
è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n.
106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Dei 149 articoli che compongono il decreto, ben 36 e, precisamente, gli articoli dal 57 al 94, recano modifiche ai Titoli IV, V e VI del Decreto legislativo n. 81/2008 rubricati come:
Con l’inserimento del comma 1-bis dell’articolo 96 del D.Lgs. n. 81/2008 viene precisato che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici non devono redigere il piano operativo di sicurezza nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature.
Nell’articolo 97 vengono, poi, aggiunti i due commi 3-bis e 3-ter con cui viene precisato che, in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria deve corrispondere ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza e che per lo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 97, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
Con l’inserimento del comma 6-bis nell’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 viene precisato che il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.
Per ultimo ricordiamo che sono stati abrogati:
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Dei 149 articoli che compongono il decreto, ben 36 e, precisamente, gli articoli dal 57 al 94, recano modifiche ai Titoli IV, V e VI del Decreto legislativo n. 81/2008 rubricati come:
- Cantieri temporanei e mobili
- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- Movimentazione manuale dei carichi.
Con l’inserimento del comma 1-bis dell’articolo 96 del D.Lgs. n. 81/2008 viene precisato che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici non devono redigere il piano operativo di sicurezza nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature.
Nell’articolo 97 vengono, poi, aggiunti i due commi 3-bis e 3-ter con cui viene precisato che, in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria deve corrispondere ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza e che per lo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 97, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
Con l’inserimento del comma 6-bis nell’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 viene precisato che il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.
Per ultimo ricordiamo che sono stati abrogati:
- l’articolo 103 rubricato “Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora”
- l’articolo 171 rubricato “Sanzioni a carico del preposto”
A cura di Paolo
Oreto
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