Legge consumo del suolo: arriva il primo via libera dalla Camera dei Deputati
13/05/2016
La Camera dei Deputati ha approvato ieri il disegno di legge: Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
Il disegno di legge approvato si compone dei seguenti 11 articoli:
- art. 1 - Finalità e ambito della legge
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Limite al consumo di suolo
- art. 4 - Priorità del riuso
- art. 5 - Delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate
- art. 6 - Compendi agricoli neorurali
- art. 7 - Divieto di mutamento di destinazione
- art. 8 - Misure di incentivazione
- art. 9 - Registro degli enti locali
- art. 10 - Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi
- art. 11 - Disposizioni transitorie e finali
Finalità e ambito di applicazione (art. 1)
L'articolo 1 stabilisce, al comma 1, che la legge - in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'UE - detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica.
Definizioni (art. 2)
L'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie ai fini dell'applicazione della legge concernenti: il consumo di suolo, la superficie agricola, naturale e seminaturale, l'impermeabilizzazione, l'area urbanizzata, la rigenerazione urbana, la mitigazione e la compensazione ambientale. Le predette definizioni intervengono sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica disciplinata dettagliatamente dalle varie leggi regionali in cui sono, altresì contenuti i riferimenti a talune definizioni.
Limite al consumo del suolo (art. 3)
L'articolo 3 disciplina le fasi procedurali per addivenire, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'UE circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, alla definizione della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale e del relativo riparto a livello regionale dei quantitativi medesimi.
Priorità del riuso e della rigenerazione urbana (art. 4)
L'articolo 4 detta disposizioni finalizzate alla rigenerazione urbana, prevedendo in particolare, al fine di consentire il rispetto del divieto di consumo di suolo posto dal comma 2 dell'art. 1, una procedura a più fasi per l'individuazione, entro tempi certi, degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, nonché prevedendo la possibilità di interventi sostitutivi per garantire il completamento della procedura medesima.
Interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate (art. 5)
L'articolo 5 prevede una delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione delle procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico.
Compendi agricoli neorurali (art. 6)
L'articolo 6 disciplina la figura dei compendi agricoli neorurali. Viene, a tal fine, previsto che le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come tali, a determinate condizioni, gli insediamenti rurali locali.
Divieto di mutamento di destinazione (art. 7)
L'articolo 7 prevede che le superfici agricole che hanno ricevuto finanzamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) ed alla politica di sviluppo rurale, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo e non possono essere oggetto di interventi di trasformazione urbanistica.
Misure di incentivazione (art. 8)
L'art. 8 attribuisce priorità ai comuni, iscritti nel registro di cui all'articolo 9, nella concessione di
finanziamenti statali e regionali finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore ed agli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.
Registro degli enti locali (art. 9)
L'articolo 9 prevede l'istituzione di un registro presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dove sono iscritti i comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici a quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla riduzione quantitativa di consumo di suolo e ai criteri e modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica comunale e nei quali non è previsto consumo di suolo agricolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità definita dalla regione di appartenenza.
Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi (art. 10)
L'articolo 10, comma 1, prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dall'articolo 7 del disegno di legge (e segnatamente dal comma 3 di tale articolo) e dal T.U.in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:
-alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
-al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici;
-a interventi di riuso e di rigenerazione;
-ad interventi di demolizione di costruzioni abusive;
-all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
-a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio;
-a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
Disposizioni transitorie e finali (art. 11)
L'articolo 11, comma 1, reca una disciplina transitoria da applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo di suolo, che devono essere adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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