Legge di Bilancio 2021: approvato emendamento per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di lavoratori autonomi e professionisti
di Redazione tecnica - 21/12/2020
Approvato in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati un emendamento al Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che domani mattina arriverà in aula. Si tratta dell’emendamento 5.025 che introduce un nuovo articolo 5-bis relativo al Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.
Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, che costituisce anche il relativo limite di spesa.
Esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali
Tale Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti:
- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento (comma 1);
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza (comma 2, ultimo periodo).
Definizione dei criteri e delle modalità di riconoscimento dell’esonero
Inoltre, si demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del suddetto limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (comma 2).
Monitoraggio affidato agli Enti previdenziali
Infine, il monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti di spesa è affidato agli enti previdenziali che ne comunicano i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 3).
Conseguentemente, viene disposta la riduzione di 1 miliardo di euro per il 2021 del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’art. 207 del ddl in esame.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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