Legge di Bilancio per il 2020: confermato lo sconto in fattura per ristrutturazioni sopra i 200.000 euro

13/12/2019

Eravamo rimasti all'approvazione dell'emendamento 19.0.48 al disegno di legge di Bilancio per il 2020 che con un bel colpo di spugna abrogava i commi 1, 2, 3 e 3-ter dell'art. 10 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito dalla Legge n. 58/2019, eliminando la possibilità di convertire la detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) in sconto di pari importo che l'impresa dovrà applicare in fattura.

Emendamento accolto ma immediatamente contestato da molti operatori del settore che ha evidentemente portato ad un parziale dietrofront della Commissione Bilancio del Senato che ha accolto last minute l'emendamento 8.2000/11 grazie al quale a partire dall'1 gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Viene anche prevista la possibilità per il fornitore che ha effettuato gli interventi di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte dl questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Ricordiamo che nelle ristrutturazioni importanti di primo livello, l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata