Legge di Bilancio per il 2021: la Camera conferma le proroghe per le detrazioni fiscali in edilizia
di Redazione tecnica - 28/12/2020
Con l'approvazione da parte della Camera dei Deputati del disegno di Legge di Bilancio 2021 sono tante le conferme attese dal settore dell'edilizia: prime fra tutte le proroghe alle principali detrazioni fiscali.
Legge di Bilancio per il 2021 in mano al Senato
Dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati, il provvedimento è passato nelle mani del Senato che dovrà approvare la Legge di Bilancio 2021 entro mercoledì in modo che sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre.
Come siamo ormai abituati da anni, la nuova Legge di Bilancio è costituita da un numero ridotto di articoli (20) ma dei quali il primo costituito da 1150 commi.
Le proroghe per le detrazioni fiscali in edilizia
Confermata la proroga a tutto il 2021 per le detrazioni fiscali:
- in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione (ecobonus),
- recupero del patrimonio edilizio (bonus casa),
- acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (bonus mobili)
- per il rifacimento e il recupero delle facciate (bonus facciate).
Prorogato a tutto il 2021 anche il bonus verde.
Per quanto riguarda il bonus mobili del 50% da applicare sugli immobili oggetto di ristrutturazione, il precedente limite di spesa di 10.000 euro viene innalzato per tutto il 2021 a 16.000 euro.
Inoltre, la detrazione del 50% da applicare sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis del TUIR) viene estesa anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Nuove detrazioni fiscali per l'edilizia
Previste nuove detrazioni fiscali:
- un bonus idrico del 50% delle spese sostenute per il risparmio di risorse idriche. Pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;
- un bonus per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Nella misura del 50% delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Proroghe e modifiche per il superbonus 110%
Confermate le tante modifiche all'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale sono state introdotte le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus).
Entrando nel dettaglio, il superbonus 110% viene esteso al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire in quattro quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022 stesso. Modificato l'art. 119, comma 1, lettera a) in modo da consentire la detrazione fiscale anche gli interventi di coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Viene finalmente definito il concetto di unità immobiliare "funzionalmente indipendente". In particolare una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l'approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l'energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.
Risolto anche il problema degli edifici privi di attestato di prestazione energetica iniziale. In particolare viene aggiunto il comma 1-quater che amplia la platea di possibili beneficiari, facendo rientrare tra gli interventi di riqualificazione energetica anche quelli effettuati su edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi. Per questi sarà solo necessario che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, sia raggiunta una classe energetica in fascia A.
Superbonus esteso agli immobili con più u.i. e un unico proprietario
La modifica più rilevante riguarda la possibilità di portare in detrazione fiscale al 110% anche le spese sostenute da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Superbonus 110% anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche
Inseriti all'interno del superbonus anche le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione ma solo se in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.
Tutte le modifiche al superbonus 110% possono essere lette nell'articolo "Superbonus 110%: tutte le modifiche alle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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