Legge di bilancio 2018: Per edifici pubblici contributo investimenti di 850mln in tre anni
12/01/2018
Con l’articolo 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono stati stanziati 850 milioni di euro in tre anni per interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici (scuole comprese) e del territorio. Nel citato comma 853 è precisato che il complessivo stanziamento è suddiviso in 150 milioni per il 2018, 300 milioni per il 2019 e 400 milioni per il 2020.
Così come disposto nello stesso comma 853, beneficiari dei contributi potranno essere gli Enti locali che non hanno beneficiato delle risorse di cui all’articolo 1, comma 974, ovvero esclusi dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia.
Come disposto al comma 854, l’ammissione al finanziamento, nel limite di € 5.225.000 a Comune, sarà decisa dal Ministero dell’interno, selezionando le richieste esclusivamente sulla base dei dati di bilancio, ovvero desunti dalle comunicazioni obbligatore effettuate alla BDAP. I Comuni dovranno presentare le loro richieste entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l’anno 2018, del 20 settembre 2018 per l’anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l’anno 2020.
Il Ministero dell’interno ha in corso di predisposizione il modello di certificato che dovrà essere utilizzato dai comuni per formulare la richiesta di contributo di cui al citato comma 853 e seguenti e la procedura che consentirà di inviare al Ministero dell’interno, esclusivamente con modalità telematica tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali, accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://www.finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify sarà resa disponibile, presumibilmente, entro la fine del mese di gennaio 2018 e, soltanto successivamente i Comuni potranno iniziare a presentare le domande . La modalità di richiesta di contributo è tassativa e, pertanto, non saranno accolte le certificazioni che verranno trasmesse in modo difforme da quella prevista. Il Ministero dell’interno, con successivo comunicato, darà notizia dell’approvazione del modello di certificato, nonché indicazioni più precise sulla procedura operativa da seguire.
Come disposto al comma 855, l’assegnazione delle risorse è prevista per il 31 marzo. Al comma 858 è, poi, precisato che i contributi assegnati saranno erogati dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l’anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l’anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l’anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l’anno 2020, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Come si evince, poi, dal comma 857 i Comuni devono appaltare i lavori entro otto mesi dall’approvazione del finanziamento e le economie resteranno nella loro disponibilità, purché utilizzate rapidamente. Oltre al monitoraggio sono previsti anche controlli a campione effettuati in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata